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Il regime di trasparenza: come applicare a società di capitali e a società di persone?
mercoledì 21 maggio 2014, di
Per determinare il reddito delle società di capitali è possibile optare per due regimi differenti, alternativi tra loro. Con il regime di trasparenza il reddito viene ad essere imputato direttamente ai soci, mentre con la tassazione di gruppo, l’Ires viene calcolato direttamente in capo ad un unico soggetto, denominato consolidante (e le società collegate a questo soggetto sono chiamate consolidate).
Nel regime della trasparenza quindi il reddito prodotto dalla società partecipata non è tassato in capo al soggetto giuridico. Il reddito viene attribuito in percentuale ad ogni partecipante. Esistono due differenti regimi di trasparenza: uno per società di capitali partecipate da altre società di capitali e uno per le srl partecipate da sole persone fisiche.
Il primo di questi prevede che tutte le società che aderiscono a tale tipo di regime opzionale lo mantengano inalterato per un triennio. La partecipata deve obbligatoriamente avere forma giuridica di società di capitali e deve avere residenza all’interno del territorio statale (inoltre la società non deve essere in regime di amministrazione controllata fallita o altra procedura concorsuale e non deve aver optato per il regime consolidato). I soci comunicano la volontà ad aderire attraverso l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre l’opzione si perfeziona con l’invio telematico all’agenzia delle entrate dell’apposito modello disponibile sul sito. L’opzione ha validità triennale e può essere rinnovata entro il primo periodo di imposta successivo al triennio.
Gli effetti dell’opzione sono l’imputazione del reddito direttamente ai soci indipendentemente dalla percezione. Inoltre le perdite sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile della partecipata detenuto da ciascun partecipante.
Le cause di decadenza dal regime sono il decorso naturale del periodo di validità dell’opzione o se durante il triennio vengono a mancare alcuni requisiti o si verificano determinati eventi che comportano la perdita di efficacia della stessa.
Per il regime di trasparenza di srl (o cooperative) partecipate da sole persone fisiche, vale comunque la causa di esclusione nel caso in cui la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali o ha esercitato l’opzione per il consolidato nazionale o mondiale. Inoltre i soci devono possedere particolari requisiti per quanto riguarda il volume d’affari, il numero dei soci e la natura giuridica.
Gli effetti dell’opzione sono analoghi al regime di trasparenza per società di capitali partecipate da altre società di capitali ed anche le possibilità di decadere seguono le stesse regole come per l’altro tipo di regime di trasparenza.