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Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali. La guida per l’agevolazione

giovedì 28 agosto 2014, di Federico Migliorini

L’art. 18 del D.L. n. 91/2014 (DecretoCompetitività”) propone un’agevolazione che consente ai titolari di reddito d’impresa di usufruire di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Soggetti interessati
L’agevolazione in esame spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività:

  • Da meno di 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (25/06/2014);
  • Dal 26/06/2014.
    L’agevolazione è riservata esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa residenti in Italia. In virtù della sostanziale coincidenza dei beneficiari dell’agevolazione con quelli della “Tremonti-ter”, possono ritenersi validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E 2009.

Spese agevolabili
Il beneficio in esame è riconosciuto agli investimenti di importo superiore a 10.000 € per singolo bene, effettuati nel periodo compreso tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015, per beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabelle ATECO 2007. Gli investimenti devono riguardare strutture ubicate in Italia.

I beni strumentali nuovi agevolabili
Per l’individuazione dei beni oggetto dell’investimento occorre fare riferimento ai beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato.
Trattasi per lo più di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
Il decreto “Competitività” prevede espressamente che i beni oggetto dell’agevolazione debbano essere strumentali all’attività d’impresa. Per l’individuazione dei beni strumentali va fatto riferimento all’articolo 102 del TUIR, ossia ai beni suscettibili di ammortamento. Inoltre sono agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali ed inerenti all’attività del comodante (beneficiario dell’agevolazione).
Per quanto riguarda il requisito della novità, rappresenta un elemento portante dell’agevolazione. Detto requisito sussiste anche nel caso di:

  • nuovo macchinario acquistato e mai entrato in funzione
  • beni realizzati in economia purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Determinazione dell’agevolazione
L’agevolazione in esame è costituita sotto forma di credito d’imposta in luogo della deduzione dal reddito d’impresa.

L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo con cui l’investimento è stato maggiore. Sull’eccedenza dell’investimento effettuato nell’anno rispetto alla suddetta media, deve essere calcolato il credito d’imposta nella misura del 15%.

Come chiarito dalla circolare n. 90/E del 2009, ciò che non rileva come investimento agevolabile non va conteggiato nel calcolo della media. Vanno quindi esclusi i beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla citata tabella ATECO 2007 divisione 28.

Calcolo della media
Il relazione alla data alla quale le imprese devono risultare in attività per usufruire dell’agevolazione possono manifestarsi le seguenti ipotesi:

  • Imprese già in attività al 25/06/2014, con almeno 5 anni di attività: in questo caso il credito d’imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d’imposta precedenti;
  • Imprese già in attività al 25/06/2014, con meno di 5 anni di attività: il metodo di calcolo dell’agevolazione non cambia, se non nel calcolo della media, che riguarderà esclusivamente gli anni di attività dell’azienda;
  • Imprese costituite dal 26/06/2014: tali soggetti potranno usufruire dell’agevolazione anche per il primo periodo d’imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. In questo caso il credito è pari al 15% dell’intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26/06/2014 – 30/06/2015.

Il costo agevolato
Il valore dei beni oggetto dell’investimento va individuato secondo i criteri generali contenuti nell’art. 110 comma 1 lett. A) e B) del TUIR “indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito del contribuente”.
Il costo del bene agevolabile va considerato al netto di eventuali contributi in conto impianti, e comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, ecc).
Costituiscono componente del costo agevolabile l’eventuale IVA indetraibile e gli interessi passivi che ex art. 110 comma 1 lett. B) del TUIR, sono iscritti in bilancio ad incremento del costo del bene.

Beni in leasing
Per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria l’agevolazione spetta all’utilizzatore e non al concedente (società di leasing). Per individuare il costo agevolabile si fa riferimento all’onere sostenuto dal concedente. Il momento di effettuazione dell’investimento coincide con il momento in cui l’utilizzatore entra nella disponibilità del bene.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere così utilizzato:

  • Deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima delle quali utilizzabile a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento;
  • E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non è soggetto al limite annuale di 250.000 €;
  • Non è tassato ai fini IRES/IRAP e IRPEF;
  • Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazione successive ove il credito viene utilizzato.

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