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IMU sui terreni agricoli: scadenza 26 Gennaio, modalità di calcolo e compilazione modello F24

lunedì 15 dicembre 2014, di Simone Casavecchia

Arrivata lo scorso venerdì 12 Dicembre, con un apposito Decreto Legge del consiglio dei ministri, la proroga ufficiale del pagamento dell’IMU sui terreni agricoli e montani, fissata per il 26 Gennaio 2015. La generale situazione di incertezza riguardo alla data di scadenza del tributo avava sollevato, negli ultimi giorni, molteplici voci riguardo a un probabile rinvio, poi smentito, con le correlate proteste di contribuenti, professionisti e amministrazioni comunali.

Chi paga e chi non paga
Come già stabilito da un decreto interministeriale dello scorso 28 Novembre, sono esentati dal pagamento dell’IMU tutti proprietari di terreni collocati in comuni montani ovvero quei comuni al di sopra dei 601 metri di altitudine sul livello del mare. Vengono esentati dal pagamento anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali proprietari di un terreno agricolo situato in un comune tra i 281 e 600 metri di altitudine, mentre sono tenuti al pagamento le altre tipologie di proprietari. Nel caso in cui un terreno agricolo sia situato in un comune al di sotto dei 280 metri di altitudine tutte le tipologie di proprietari, nessuna esclusa, sono tenute al pagamento del tributo.

Modalità di calcolo
Per calcolare l’IMU dovuta per un terreno agricolo o montano occorre calcolare innanzitutto la base imponibile. Questa può essere calcolata partendo dalla rendita domenicale del terreno (un dato catastale) rivalutata del 25% e moltiplicata per uno specifico moltiplicatore che corrisponde a:

  • 135, per i terreni posseduti da un contribuente comune;
  • 110, per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sia nel caso in cui il terreno sia coltivato, sia nel caso in cui il terreno non sia coltivato.

Dopo aver ottenuto la base imponibile attraverso il suddetto calcolo occorre moltiplicarla per la specifica aliquota, variabile tra il 4,6 per mille e il 10,6 per mille, in base alle disposizioni prese in materia da ogni singolo comune.
Per quanto riguarda le specifiche esenzioni, occorre ricordare anche che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali regolarmente iscritti alla previdenza agricola sono soggetti all’IMU sui terreni agricoli limitatamente alla parte di valore eccedente i 6000 euro e godono delle seguenti riduzioni:

  • 70% dell’imposta relativa alla parte di valore che eccede la soglia dei 6000 euro e arriva fino a 15500 euro;
  • 50% dell’imposta relativa alla parte di valore che eccede i 15500 euro e arriva fino ai 25500 euro;
  • 25% dell’imposta relativa alla parte di valore che eccede i 25500 e arriva fino ai 32000 euro;

Compilazione del modello F24
Per l’adeguata compilazione del modello F24, utile al pagamento dell’Imus sui terreni agricoli , è opportuno ricordare che occorre conoscere il codice catastale del proprio comune, necessario anche per il pagamento di tutte le altre imposte sulla casa (Tari, Tasi e IMU) e occorre inserire il

  • codice tributo: 3914

utile per il solo pagamento dell’IMU sui terreni agricoli e montani.

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