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Falso in bilancio: reintroduzione con pene più severe? Ecco cosa prevedono gli emendamenti del Governo

martedì 13 gennaio 2015, di Simone Casavecchia

Presentati lo scorso 7 Gennaio una serie di emendamenti del Governo al disegno di legge 19 riguardante le disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato. Le proposte di modifica dell’Esecutivo punterebbero a rendere le sanzioni penali molto più pesanti rispetto a quelle vigenti in passato per reati quali le false comunicazioni sociali e le omissioni, sia nelle società semplici che in quelle quotate. Sarebbero, quindi inasprite, le soglie di punibilità e le sanzioni amministrative, previste per specifiche tipologie di reato verso imprese e società.

False comunicazioni sociali
Se gli emendamenti proposti dal Governo venissero approvati dalla Commissione Giustizia del Senato, sarebbero inasprite le sanzioni penali previste per le false comunicazioni sociali per le quali si andrebbe a scontare una pena variabile tra i due e i sei anni di reclusione.
Il reato si configurerebbe nel caso in cui uno gli organi aziendali preposti alla redazione dei documenti contabili (amministratori, direttori generali, dirigenti, i sindaci e i liquidatori) esponesse, in tali documenti, informazioni false o omettesse informazioni, previste obbligatoriamente dalla legge, sulla situazione patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di società a cui appartiene, al fine di creare un profitto ingiusto nei bilanci, inducendo in errore i destinatari.
La pena, che si applicherebbe nella medesima misura anche per le informazioni false o omesse a riguardo di beni amministrati da una società per conto terzi, sarebbe imputata in seguito a una querela avanzata dalla società stessa, dai suoi soci, dai creditori o, comunque, da qualsiasi altro destinatario della comunicazione sociale riguardante i bilanci, si confgurerebbe come un’inasprimento della disciplina precedente (alla depenalizzazione del falso in bilancio) dal momento che prima era prevista una reclusione da uno a cinque anni per la stessa tipologia di reato.

Soglie di punibilità
L’emendamento del Governo va a modificare anche l’attuale testo dell’art. 2622 c.c., dal momento che propone una revisione delle soglie di punibilità. In altri termini, le false comunicazioni sociali o le omissioni di cui sopra, divengono punibili solo se danno luogo a una sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società cui si riferiscono. La punibilità per questo tipo di reato viene esclusa anche nel caso in cui le comunicazioni false e le omissioni danno luogo a una variazione del risultato economico inferiore al 5% o a una variazione del patrimonio netto inferiore all’1%. Il procedimento d’ufficio, con pena aumentata fino alla metà è, invece, previsto nel caso in cui alla società, o ai soci, o ai creditori, derivi un danno rilevante.
Nel caso in cui non venga presentata querela per la falsa comunicazione, è comunque previasta una sanzione amministrativa che va da 10 a 100 quote e l’interdizione dagli uffici direttivi da tre mesi a tre anni.

Società quotate
Per quanto riguarda le società con titoli quotati in borsa o diffusi tra il pubblico, l’aumento delle sanzioni, previsto dall’emendamento del governo è ancora più rilevante, dal momento che i dirigenti e gli organi societari responsabili della falsa comunicazione si vedrebbero elevare le soglie di punibilità da 1-4 anni fino a 3-8 anni. Come nel caso precedente se la comunicazione falsa o l’omissione di informazioni dà luogo a un danno rilevantwe per la società, per i soci o per i creditori la pena può essere aumentata fino alla metà.

Sanzioni amministrative
Infine, l’emendamento proprosto dall’Esecutivo al ddl 19, prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative per i nuovi reati previsti dall’art. 25-ter del D. Legs. 231/2001.
Per le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) la sanzione pecuniaria viene elevata daduecento a quattrocento quote;
Per le comunicazioni sociali false nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico (art. 2622 c.c.) la sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote.

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