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Equitalia: quali sono i beni non pignorabili? Ecco la guida

venerdì 6 luglio 2018

Il pignoramento è sicuramente una delle ingiunzioni giudiziarie peggiori che possono capitare, ed è spesso Equitalia a occuparsi della messa in atto dell’ingiunzione.

Con questo provvedimento, infatti, viene obbligato un debitore insolvente a spogliarsi dei propri beni.

Tuttavia per il diritto italiano ci sono alcuni beni che sono assolutamente non pignorabili, nemmeno da Equitalia, ovvero dei quali non si può essere espropriati, nemmeno coattivamente.

Dunque è bene sapere, per far valere i propri diritti, quali beni sono soggetti a pignoramento e quali no: vediamoli nello specifico.

Pignoramento Equitalia: cos’è, come funziona?

Il pignoramento è l’atto con il quale si dà avvio all’espropriazione forzata; è l’ingiunzione, fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore, di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido.

Equitalia può pignorare beni mobili e immobili anche in possesso di terzi: “quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.

Equitalia: beni assolutamente non pignorabili

Ci sono alcuni beni che non sono assolutamente pignorabili da Equitalia, o chi per essa, poiché incapaci, ossia non suscettibili di espropriazione:

  • i beni demaniali;
  • i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni;
  • gli edifici destinati all’esercizio del culto cattolico, anche se appartenenti a privati;
  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
  • i beni di Stati e sovrani stranieri, che abbiano una destinazione pubblica (residenze diplomatiche);
  • i beni dotali destinati a sostenere gli oneri del matrimonio;
  • l’usufrutto legale degli ascendenti;
  • i diritti di uso e di abitazione;
  • i beni del fondo patrimoniale (limitatamente ai debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).

Sono invece sottratti al pignoramento, dunque non espropriabili:

  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e cucina eccetera;
  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e gli scritti di famiglia.

Mentre per quanto riguarda i crediti, quelli non pignorabili sono:

  • crediti alimentari (tranne per causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del Presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo stabilita);
  • crediti aventi a oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali da enti vari;
  • quanto agli stipendi, salari e altre indennità dovuti da privati per rapporto di lavoro, sono pignorabili;
  • per alimenti nella misura fissata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
  • per ogni altro credito, nella misura massima di un quinto;
  • se concorrono più cause simultanee il pignoramento non può estendersi oltre la metà.

Equitalia: beni non pignorabili relativamente

Fin qui si è parlato di beni assolutamente non pignorabili da Equitalia, che dunque non sono soggetti a espropriazione forzata; vi sono però tuttavia dei beni che sono cosiddetti relativamente pignorabili.

I beni relativamente pignorabili sono:

  • gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo (che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi);
  • i frutti raccolti o separati dal suolo (che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono soltanto nelle ultime 6 settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo);
  • nei limiti di un quinto, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, soltanto allorchè il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro).

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