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Ecobonus 2015 e lavori in casa : le novità del Decreto Semplificazioni Fiscali

mercoledì 31 dicembre 2014, di Simone Casavecchia

Recentemente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare 31/E che contiene un corposo vademecum in cui vengono chiarite e specificate molte norme contenute nel Decreto Semplificazioni (D. Lgs. 175/2014), recentemente attuato dal Governo. Tra le novità presenti l’articolo 12 è dedicato alle semplificazioni degli adempimenti previsti per la fruizione dell’Ecobonus 2015, ovvero della detrazione IRPEF e IRES del 65% degli importi spesi per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici.

Le comunicazioni di prosecuzione dei lavori
Nella fattispecie l’art. 12 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i lavori che proseguono per più periodi di imposta, viene soppresso l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione che attesti la prosecuzione dei lavoro.
Fino al momento di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici proseguissero oltre un singolo periodo di imposta, il contribuente beneficiario dell’agevolazione doveva comunicare, per via telematica, la prosecuzione dei lavori all’Agenzia delle Entrate entro il mese di Marzo dell’anno successivo a quello in cui si erano sostenute le spese o, comunque, nel caso di soggetti in cui il periodo di imposta non coincidesse con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.
Il Decreto Semplificazioni e la relativa circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate sopprimono tale obbligo:

  • sia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
  • sia per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Cosa avviene nei casi di omessa comunicazione
La precedente normativa prevedeva anche che l’omessione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate o, comunque, la comunicazione irregolare, non comportassero la decadenza dal beneficio ma la sola applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista in tutti i casi di invio omesso o invio irregolare delle comunicazioni prescritte dalle norme tributarie.
In base al principio del favor rei, le sanzioni descritte sopra non sono da ritenersi applicabili nei casi di invio della comunicazione omesso o irregolare, avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni per le quali, sempre alla stessa data, non fosse stato emanato un provvedimento definitivo di irrogazione.

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