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Convivenze di fatto: cosa cambia col ddl Cirinnà?
lunedì 29 febbraio 2016, di
Il ddl Cirinnà è stato un passo importante nell’estensione dei diritti a molti cittadini che ne erano rimasti finora esclusi, ma in molti sembrano essersi dimenticati delle convivenze di fatto.
Sebbene su vari fronti questa modifica all’ordinamento giudiziario abbia suscitato varie polemiche, sia da parte di chi la ritiene una misura offensiva nei confronti della famiglia tradizionale, sia chi pensa che lo stralcio della stepchild adoption sia stata una mutilazione eccessiva, il ddl Cirinnà è destinato a cambiare non solo la vita delle coppie omosessuali, ma anche quelle eterosessuali.
Infatti, come era prevedibile, la bagarre politica si è concentrata sul riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, tuttavia però il ddl Cirinnà prevede anche delle modifiche per quelle che sono le convivenze di fatto, già parzialmente riconosciute dall’ordinamento italiano, ma adesso sistematizzate.
Vediamo allora bene cosa comportano le convivenze di fatto col nuovo ddl Cirinnà.
Unioni civili, matrimonio, convivenze di fatto: differenze
Il matrimonio, stipulato con rito civile, può avvenire esclusivamente tra due persone di sesso differente, cioè tra una coppia eterosessuale.
Questo contratto prevede diritti e doveri specifici (l’assistenza del coniuge in caso di malattia, la reversibilità della pensione eccetera) che fino a poco tempo fa era impensabile potessero essere estesi anche alle coppie omosessuali.
Grazie al ddl Cirinnà approvato in Senato da questi diritti non sarà più escluso nessuno, attraverso l’istituzione delle Unioni Civili verranno estesi, anche se con due forme differenti, gli stessi diritti anche alle coppie omosessuali: l’Unione Civile è infatti dedicata esclusivamente alle coppie omosessuali.
Rimane, però, tenuta in sordina, esclusa una terza opportunità quella della convivenza di fatto, che è dedicata a tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali, e che sempre grazie al ddl Cirinnà ha avuto una sua definitiva sistemazione.
Convivenze di fatto: cosa implica
La legge definisce conviventi “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
L’accertazione anagrafica effettuata da un funzionario basterà ad assicurare la stabile convivenza.
Convivenze di fatto: diritti automatici
Per i conviventi i diritti automatici, cioè che vigono a prescindere dalla stipula di qualsivoglia contratto, riguardano svariate sfere.
I conviventi avranno gli stessi diritti dei coniugi in caso di arresto del partner, inoltre in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali.
Ogni convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Tutele anche per quanto riguarda l’affitto: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Potranno godere del titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per accedere all’assegnazione di case popolari e, in caso di cessazione della convivenza, il partner più debole avrà diritto al mantenimento per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Convivenze di fatto: altri diritti
Diritti all’impresa, anch’essi automatici, sussistono purché tra i conviventi non intercorrano rapporti di società o di lavoro subordinato.
Il partner avrà diritto alla partecipazione degli utili dell’impresa e ai beni attraverso essa acquisiti.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, invece, li possono disciplinare attraverso un contratto di convivenza: questo può essere un atto pubblico o una scrittura privata purché sia sottoscritto e autenticato dalla firma di un notaio o un avvocato che ne attesti la conformità.