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Congedo maternità: di cosa si tratta e quando può essere richiesto
lunedì 15 settembre 2014, di
Cos’è il congedo di maternità e quali sono le modalità per richiederlo
Si tratta di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che inizia nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e termina nei tre mesi successivi alla nascita.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai tre mesi successivi alla data di nascita si dovrà aggiungere il periodo che va dalla data effettiva del parto a quella presunta.
In alternativa è possibile astenersi dal lavoro per un mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi. Per poter lavorare anche l’ottavo mese è necessario attestare, mediante apposita dichiarazione medica, che il proseguimento dell’attività lavorativa non arreca alcun danno al nascituro o alla gestante.
In caso di parto gemellare le regole restano invariate.
Chi può chiedere il congedo di maternità
La disciplina si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, sia in ambito privato che presso le amministrazioni pubbliche; sono inoltre comprese le lavoratrici parasubordinate, quelle con contratto di apprendistato e le socie di società cooperative.
Congedo anticipato
La ripartizione del periodo di congedo può subire delle variazioni, in quanto è possibile anticipare il periodo di sospensione lavorativa per comprovate necessità e motivazioni da rilevare mediante accertamento medico.
Quando la gravidanza risulta a rischio (per complicanze della gestazione o preesistenti malattie) o quando le condizioni ambientali e di lavoro della donna risultino troppo pericolose per il proseguimento dell’attività lavorativa, è possibile richiedere il congedo anticipato che a seconda dei casi verrà deciso dall’Asl o dalle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Nei casi in cui la donna lavoratrice sia addetta a lavori insalubri e non le possano essere affidate altre mansioni, è consentita una proroga del congedo fino a settimo mese dopo il parto.
Interruzione della gravidanza o morte del bambino durante il congedo
Se l’interruzione della gravidanza è successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione viene considerata a tutti gli effetti come un parto e pertanto la lavoratrice conserva il diritto di astenersi dall’attività lavorativa; tuttavia ha facolta di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa. Sono tuttavia necessari 10 giorni di preavviso al datore di lavoro nonchè una certificazione medica che attesti che la ripresa del lavoro non comporterà alcun danno alla lavoratrice. Quanto detto vale anche nel caso di morte del bambino alla nascita o durante il congedo.
Il trattamento economico
Il congedo di maternità va computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Esso dà diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultima busta paga, per tutta la durata del congedo. La contrattazione collettiva può prevedere un’indennità più favore per la lavoratrice che in taluni casi può comportare il 100% della retribuzione. Tale indennità nella normalità dei casi è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.