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Comunicazione Unica, invio: attenzione alle operazioni straordinarie
martedì 24 febbraio 2015, di
Tra le novità fiscali più attese del 2015 sicuramente la Certificazione Unica è quella che più tiene banco nelle ultime settimane.
Si tratta di un modello certificativo che sostituisce il vecchio modello CUD (dedicato ai lavoratori dipendenti e assimilati) e le certificazioni dei redditi dei lavoratori autonomi (percettori di provvigioni o redditi diversi soggetti a ritenuta).
Questa novità nasce dal decreto semplificazioni fiscali e sarà già in vigore per i redditi e le ritenute operate nel corso dell’anno 2014 e oggetto di certificazione nel 2015.
Come tutte le novità bisogna prestare particolare attenzione ad alcune situazioni particolari, che si potrebbero verificare nell’elaborazione del modello di Certificazione Unica, come nel caso di operazioni straordinarie come scissioni o cessioni d’azienda, o più semplicemente nel caso di operazioni che comportino il passaggio di lavoratori da un datore di lavoro ad un altro.
Nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della Certificazione Unica è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta, o entro i termini di presentazione della comunicazione telematica, l’estinzione o meno del soggetto avente i requisiti di sostituto d’imposta.
Poiché il modello di Certificazione Unica è costituito da una sintesi dei dati fiscali e previdenziali dei lavoratori, il sostituto d’imposta deve prestare particolare attenzione nel caso in cui nel corso dell’anno siano intervenute operazioni straordinarie che abbiano o meno determinato l’estinzione del sostituto d’imposta stesso.
Operazioni che consentono la prosecuzione dell’attività
Ad esempio, nel caso di scissioni parziali o conferimenti d’azienda, se si verifica un passaggio di personale dipendente a un diverso sostituto d’imposta, il sostituto cedente non è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica e non dovrà effettuare alcun invio telematico relativo alle somme da lui erogate.
In questo caso, il sostituto d’imposta subentrante è il soggetto tenuto al rilascio della Certificazione Unica e all’invio telematico della stessa, entro il prossimo 9 marzo 2015, all’Agenzia delle Entrate, inserendovi tutti i dati relativi ai redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando nella parte “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Operazioni che determinano la cessazione dell’attività
Al contrario, se l’attività del sostituto d’imposta non prosegue, come nel caso di liquidazione o fallimento, la Certificazione Unica deve essere rilasciata dal liquidatore o dal curatore fallimentare indicando i dati del soggetto estinto e sottoscrivendola in nome di quest’ultimo.
Dovrà essere trasmessa un’unica comunicazione per ciascun lavoratore dipendente, contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta.