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Come pagare a rate i debiti tributari: cartelle esattoriali e avvisi di pagamento
lunedì 2 giugno 2014, di
Quando si riceve una cartella esattoriale o un avviso di pagamento il contribuente, oltre a ad altre modalità può scegliere di versare quanto richiesto dall’amministrazione finanziaria. Il versamento oltre che in unica tranche può essere effettuato anche in modalità rateale, e le rate sono diverse a seconda del tipo di avviso notificato al contribuente.
Inoltre il contribuente ha maggiori vantaggi che derivano dalla normativa recente, la quale ha previsto che in caso di decadimento di una rata non si perda immediatamente il beneficio alla rateazione, ma si possa recuperare il vantaggio del pagamento rateale (realizzando di fatto un ulteriore allungamento dei tempi).
Ad esempio nel caso di comunicazione di irregolarità (ex avviso bonario) al contribuente viene notificato un atto con il quale si intima il pagamento di quanto dovuto ed in aggiunta una sanzione del 10 % oltre ad interessi. Il cittadino ha la possibilità di versare ratealmente attraverso il pagamento della prima rata entro 30 giorni (il piano di ammortamento è facilmente eseguibile dal sito dell’agenzia delle entrate) e senza fornire alcuna garanzia accessoria. Se le somme dovute non superano i 5 mila euro è possibile pagare sino ad un massimo di sei rate, se invece si supera tale somma è possibile dilazionare in un massimo di 20 rate.
In caso di avviso di accertamento l’aquiescenza viene effettuata pagando la prima rata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. La dilazione possibile è massimo otto rate trimestrali qualora l’importo da pagare non superi i 51.645.96 euro e 12 rate trimestrali qualora si superi tale somma. Anche in caso di accertamento con adesione le dilazioni sono simili all’acquiescenza ma per pagare ratealmente occorrerà la firma di un atto particolare ed il pagamento entro 20 giorni dalla firma dell’atto.
Inoltre qualora si salti una rata il contribuente non decade dl beneficio qualora effettui il pagamento entro la scadenza della rata successiva. Pertanto, considerato che, si tratta di rate trimestrali il contribuente ha sei mesi di tempo per il pagamento di una rata (condizione particolarmente favorevole qualora si trovi in difficoltà finanziarie).Sulla rata pagata in ritardo verrà applicata una sanzione pari al 30 %, con la possibilità di ridurre l’importo delle sanzioni da versare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui non si effettui il versamento della rata entro la scadenza della successiva, il contribuente decade dall’agevolazione del pagamento rateale e, nel caso di acquiescenza o adesione, oltre all’iscrizione a ruolo delle somme dovute vi sarà anche quella della sanzione in misura doppia rispetto a quella ordinaria.