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Esenzione canone RAI per reddito: ecco come fare domanda per non pagare
martedì 29 aprile 2014, di
Parliamo del Canone Rai, uno dei tributi maggiormente evasi dai cittadini italiani (almeno stando alle rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate). L’abbonamento radio televisivo deve essere versato, tra gli altri, da tutti i possessori di apparecchi televisivi residenti nel territorio italiano, tuttavia si può essere dispensati dal pagamento del tributo qualora si posseggano determinati requisiti.
In particolare si ha diritto all’esenzione se:
- Il contribuente ha compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone (31 gennaio qualora l’importo sia versato annualmente, 31 luglio qualora il canone venga versato ogni sei mesi);
- Non avere convivenza con persone (ad eccezione del coniuge) che dichiarino redditi;
- Dichiarare redditi complessivi (unitamente al coniuge) pari a € 6.713,98 annui (pari a 516,46 euro al mese).
Il valore di € 6.713,98 dovrà essere dato dalla somma del reddito imponibile così come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta precedente ( oppure in alternativa come riportato nel mod. Cud), dalla somma di tutti i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte ( interessi derivanti da Bot, Cct e proventi da quote di investimento), redditi di fonte estera non tassati in Italia e altri redditi (retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede, enti gestiti da essa, ecc.).
Non occorrerà invece indicare all’interno del calcolo i redditi che derivino da:
- Redditi non assoggettati ad irpef (pensioni di guerra, rendite inail, rendite a causa di invalidità);
- Trattamenti di fine rapporto, trattamenti di fine servizio e relative anticipazioni;
- Reddito dell’abitazione principale relative pertinenze;
- Altri redditi assoggettai a tassazione separata.
Una volta che il contribuente ha accertato il possesso dei requisiti per godere dell’esenzione dovrà inviare una domanda (fac simile disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate) con plico raccomandato all’ufficio territoriale di Torino 1.
Sportello S.A.T. presso la Direzione Provinciale dell’agenzia delle entrate di Torino. La domanda (corredata di un documento di identità) da inviare è una dichiarazione sostituiva con la quale si attesta il possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell’esenzione ed è da inviare antro il 30 aprile di ogni anno.
Per continuare a beneficiare dell’esenzione ogni anno non è necessario che la domanda venga reinviata.
Resta fermo che qualora si perdi uno dei requisiti necessari all’esenzione il pagamento del canone rai dovrà essere effettuato in maniera spontanea. Ricordiamo che l’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa” oltre ad imposta ed interessi dovuti.