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Processo Tributario: che cos’è e quando si avvia

martedì 13 gennaio 2015, di Federico Migliorini

Il processo tributario è un’opportunità per il contribuente nel caso in cui questi ritenga illegittimo o infondato un atto impositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti (ad esempio una cartella di pagamento, un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento). Il contribuente, in questi casi, può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto emesso nei suoi confronti. Tuttavia, non sempre instaurare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria rappresenta la strada migliore per chiudere la vertenza con il Fisco.

E’ bene tenere presente, infatti, che per le controversie di valore non superiore ai 20.000 € (di sola imposta) e relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione.

La valutazione sull’opportunità del ricorso
Il primo aspetto da prendere in considerazione quando riceviamo un atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria e se possiamo preliminarmente agire in autotutela per chiedere lo sgravio parziale o totale dell’atto, qualora ritenessimo che vi siano delle inesattezze o delle incongruenze all’interno dello stesso. Altre alternative possono essere quelle offerte dagli altri strumenti deflativi del contenzioso tributario, che sicuramente il professionista (Commercialista abilitato) al quale vi siete rivolti sicuramente vi metterà a conoscenza. In ogni caso, nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannati al pagamento delle spese di giudizio.

I gradi di giudizio
Una volta arrivati alla decisione di voler intraprendere un ricorso tributario, è bene conoscere quali sono i gradi di giudizio al fine di comprendere i tempi necessari, alla chiusura definitiva della controversia:

  • giudizio di primo grado – davanti alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici delle Entrate, Dogane, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dall’Agente della riscossione;
  • giudizio in appello – davanti alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
    Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione

Gli atti per i quali è possibile proporre ricorso
Gli atti per i quali è possibile proporre ricorso, e che rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie sono:

  • i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro genere accessorio;
  • le controversie di natura catastale, nonché quelle attinenti all’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

La sospensione dell’atto impugnato
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Questo significa che le somme richieste nell’atto continuano ad essere a carico del contribuente, che dovrà versare 1/3 della maggiore imposta entro la data di proposizione del ricorso. Tuttavia, il contribuente ha diritto di richiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione dell’atto impugnato (cartella di pagamento, avviso di accertamento, ecc), mediante la proposizione di un’apposita istanza, ma soltanto qualora riesca a dimostrare che dal pagamento dello stesso gli derivi un danno grave e irreparabile (c.d. “fumus bonis iuris” e “periculum in mora”). La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o presentata con atto separato. In ogni caso, se la Commissione tributaria concede la sospensione degli effetti dell’atto, questa permane sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

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