Home > Altro > Archivio > Cassa del Notariato: moduli per l’integrazione onorari

Cassa del Notariato: moduli per l’integrazione onorari

mercoledì 13 marzo 2019, di Isabella Policarpio

L’assegno di integrazione onorari è una misura destinata ai notai che nel corso dell’anno non hanno raggiunto la quota dell’onorario medio nazionale che viene determinata di anno in anno.

Per presentare domanda occorre compilare e firmare i moduli (che abbiamo allegato alla fine dell’articolo) resi disponibili dalla Cassa Nazionale del Notariato, e presentarli al Consiglio Notarile del Distretto di appartenenza entro e non oltre 31 maggio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’integrazione.

Assegno di integrazione onorari: i requisiti

L’assegno di integrazione onorari consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari del Notaio fino alla concorrenza di una quota dell’onorario medio nazionale determinata, che viene stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall’art. 4 n. 2 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà (minimo 20% - massimo 40% dell’onorario medio nazionale).

Il notaio che avendo conseguito, nell’anno di riferimento, onorari di repertorio inferiori alla quota dell’onorario medio nazionale, intende chiedere l’assegno di integrazione deve dimostrare:

  • di avere fissato la propria residenza anagrafica in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento, per i Notai di prima nomina è sufficiente che la residenza risulti trasferita entro il 31 dicembre del primo anno di esercizio;
  • di avere un reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte) nell’anno di riferimento, che sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva, non superi il doppio del suddetto onorario di repertorio medio nazionale;
  • di aver prestato assidua assistenza alla sede sì da essere oggettivamente rispondente alle esigenze del servizio notarile e della produttività professionale, indipendentemente dall’assistenza minima stabilita dalla legge;
  • di disporre di un ufficio idoneo all’esercizio delle sue funzioni, sì da assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e decoro e la sicurezza della custodia degli atti e repertori.

Integrazione onorari: come fare domanda

La Cassa del Nazionale del Notariato mette a disposizione i moduli (disponibili in basso) da scaricare, compilare e firmare per chiedere l’assegno di integrazione onorari.

La domanda di integrazione, a pena di irricevibilità, deve essere corredata dal questionario (in allegato) compilato in ogni sua parte, dalla copia dei repertori, dalla dichiarazione di consenso informato e dalle seguenti dichiarazioni:

  • residenza anagrafica e data dell’eventuale trasferimento di detta residenza;
  • ammontare del reddito imponibile nei termini di cui al comma 1 dell’art.4 del Regolamento per l’attività di Previdenza e Solidarietà, con distinzione espressa del reddito professionale percepito nell’anno di riferimento;
  • ammontare degli onorari repertoriali conseguiti nell’anno, e distinti per gli eventuali diversi distretti di appartenenza nell’anno;
  • data di iscrizione a ruolo e quella di cessazione.

La domanda deve essere presentata al Consiglio Notarile del Distretto di appartenenza entro il termine perentorio del 31 maggio dell’anno successivo a quello per il quale si richiede l’integrazione.

Limitazioni al diritto all’integrazione

Nel primo e nell’ultimo anno di esercizio, l’integrazione spetta limitatamente al periodo di attività prestato con riferimento e in proporzione alla media repertoriale dell’intero anno solare. Invece se il Notaio abbia conseguito il diritto all’indennità di maternità di cui al D.Lgs. 151/2001, l’integrazione spetta limitatamente al periodo dell’anno non coincidente con quello di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del predetto decreto legislativo.

A norma dell’art.4 comma 5 bis del Regolamento l’integrazione non compete per l’intero anno, ma spetta limitatamente al periodo di attività svolta, quando l’interruzione dell’esercizio derivi da procedimento penale e/o disciplinare conclusosi con l’applicazione di sanzione disciplinare o sentenza di condanna passata in giudicato.

A norma dell’art. 5, comma 2 del Regolamento, nel solo caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento definitivo di assoluzione, il Notaio ha diritto a richiedere l’assegno di integrazione maggiorato degli interessi legali, con riferimento al periodo in cui si è verificata l’interruzione nei modi e nei termini di cui all’art. 6 del Regolamento.

Il Notaio che ha percepito l’assegno di integrazione per 5 anni (anche non consecutivi) e non consegue onorari repertoriali pari almeno al 15% dell’onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, perde il diritto all’assegno, a meno che non provi che il fatto derivi da cause eccezionali.

Dopo 10 anni (anche non consecutivi) di percezione dell’assegno, il notaio perde il diritto all’integrazione, salvo che non provi che il mancato conseguimento di onorari pari alla quota dell’onorario medio nazionale, è causata da circostanze obiettive od eccezionali.

I controlli dei Consigli Notarili e della Cassa

Il Consiglio notarile competente è tenuto ad esaminare le domanda, disporre gli accertamenti, esprimere pareri motivati e circostanziati circa l’accoglimento o il rigetto della stessa, allegando una relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell’esercizio svolto dal richiedente nell’anno di riferimento, con specifica indicazione dei periodi di interruzione o sospensione e della causa di questi ultimi.

Entro il termine del 15 luglio di ciascun anno, il Consiglio notarile trasmette alla Cassa del Notariato la pratica dell’integrazione completa in ogni sua parte e corredata dal parere espresso dal Consiglio, dalla relazione sui controlli effettuati e sulla continuità dell’esercizio svolto dal richiedente nonché dal verbale d’accesso allo studio, eseguito personalmente dal Presidente del Consiglio o da un proprio delegato, contenente ogni elemento utile alla valutazione dell’organo deliberante della Cassa.

Ricevuti gli atti, la Cassa potrà:

  • disporre accertamenti suppletivi per accertare, con i mezzi che riterrà più opportuni, la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell’integrazione, eventualmente disponendo accertamenti anche diretti circa l’assistenza dei Notai alle rispettive sedi e circa l’idoneità dell’Ufficio;
  • richiedere informazioni ai Consigli notarili al fine di accertare le circostanze obiettive od eccezionali che possano aver determinato il mancato conseguimento degli onorari minimi di cui all’articolo 4 ultimo comma, nonché su ogni altro elemento o circostanza che possano essere ritenuti utili al fine dell’istruttoria e dell’esame delle domande di integrazione.

Schema di verbale del Consiglio notarile
Clicca qui per scaricare
Domanda di integrazione onorari, allegati
Clicca qui per scaricare
Domanda di integrazione onorari
Clicca qui per scaricare

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.