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Canone Rai, scadenza 28 febbraio: sanzioni, interessi, istruzioni. Ecco come pagare in ritardo

lunedì 23 febbraio 2015, di Vittoria Patanè

Negli ultimi giorni, ogni mattina, il TG1 ci ricorda che mancano pochi giorni al 28 febbraio, termine entro il quale è possibile pagare in ritardo il canone Rai andando incontro a una sanzione ridotta.

Ricordiamo che la scadenza per versare il canone era stata fissata per il 31 gennaio. Coloro che entro questa data non hanno regolarizzato la loro posizione, potranno comunque farlo entro i prossimi sei giorni, usufruendo di una sanzione ridotta. Oltre i trenta giorni infatti, l’importo aumenta e può arrivare addirittura a 620 euro. Ecco dunque, come pagare entro il prossimo 28 febbraio.

Canone Rai: scadenze e importi
Le scadenze previste per pagare il canone Rai sono le seguenti:
 31 gennaio (pagamento annuale) : 113,5 euro
 31 gennaio e 31 luglio (pagamento semestrale) : 57,92 euro
 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate) : 30,16 euro.

Canone Rai pagamento in ritardo: sanzioni e importi
Gli italiani che non hanno rispettato la scadenza del 31 gennaio, possono comunque versare entro il prossimo 28 febbraio, andando incontro ad una sanzione ridotta:

 ritardo entro 30 giorni dalla scadenza: 4,47 euro di mora
 ritardo oltre i 30 giorni: 8,94 euro
 ritardo oltre i 6 mesi: aggiunti interessi di mora (attualmente 1% per ogni semestre compiuto).

Chiunque deciderà di pagare entro il 28 febbraio quindi, dovrà versare 113,5 euro di canone + 4,47 euro di sanzione amministrativa. Totale: 117,97 euro.

Canone Rai, scadenza 28 febbraio: come pagare
Le maggiorazioni dovranno essere versate sul c/c postale n. 104109 intestato a:
Ag. Entrate DP. I Uff. Terr. TO 1 SAT
Sanz. Amm.Ve Interessi e Spese.

Sottolineiamo che i c/c per pagare il canone e le sanzioni sono differenti:

 c/c 1107 per pagare il canone Rai,
 c/c 104109 per pagare la sanzione amministrativa.

C’è solo una possibilità cumulare in un unico c/c il versamento: versare quanto dovuto via internet, via telefono con carta di credito o utilizzando lo sportello bancomat.

Nel caso di mancato rinnovo entro le scadenze fissate, il S.A.T metterà in atto il recupero bonario, dopodiché il recupero coattivo (cartella esattoriale) verrà eseguito dal Concessionario della Riscossione (Decreto legislativo n. 46 del 1999).

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