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Associazione sportiva dilettantistica: agevolazioni fiscali e addizionali IRPEF

mercoledì 24 aprile 2013, di Valentina Pennacchio

I compensi versati nell’ambito di un’associazione sportiva dilettantistica o di una società sportiva dilettantistica ai soggetti che partecipano alla realizzazione di un evento sportivo o ad una manifestazione sportiva dilettantistica (atleti dilettanti, allenatori, arbitri, giudici di gara, dirigenti), nonché coloro che esercitano attività di formazione, preparazione o assistenza all’attività sportiva dilettantistica, producono redditi che rientrano nella categoria dei redditi diversi, ai quali è riservato un trattamento agevolato ai fini fiscali, purché la manifestazione presenti effettivamente natura dilettantistica (condizione oggettiva) e i compensi siano pagati a dilettanti (condizione soggettiva).

Nello specifico sono redditi diversi:

  • le indennità di trasferta;
  • i rimborsi forfetari di spesa;
  • i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni sportive dilettantistiche e da qualunque organismo con finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dagli enti suddetti.

Non vanno assoggettati alla ritenuta IRPEF:

  • le indennità chilometriche;
  • i rimborsi delle spese certificate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, che lo sportivo ha sostenuto per prestazioni svolte al di fuori del comune di residenza.

Sistema fiscale agevolato

Nella seguente tabella riassumiamo il sistema fiscale agevolato per l’associazione sportiva dilettantistica.

Soggetti eroganti Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e qualsiasi Organismo con finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai suddetti enti
Soggetti beneficiari Atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che devono giudicare l’operato degli arbitri durante la manifestazione sportiva, soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica
Agevolazione fiscale Le somme corrisposte per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati da enti ed organismi associativi si qualificano come redditi diversi, che non contribuiscono al reddito per un importo complessivamente non superiore a € 7.500 in ciascun periodo d’imposta. Le somme versate per il rimborso di spese certificate inerenti a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni svolte al di fuori dal territorio comunale, non concorrono al reddito

Ritenuta sui compensi

L’associazione sportiva dilettantistica, o la società, deve operare obbligatoriamente una ritenuta sui compensi erogati per la parte eccedente € 7.500 al momento del pagamento e con obbligo di rivalsa. Ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF, il reddito imponibile su viene applicata la ritenuta di imposta partecipa al reddito complessivo.

La ritenuta alla fonte:

  • opera a titolo d’imposta solo in riferimento alla parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino ad € 20.658,28. In questo caso colui che percepisce il compenso subisce una tassazione definitiva e non deve indicare nella dichiarazione ei redditi il compenso ricevuto;
  • opera a titolo di acconto per la parte imponibile eccedente l’importo di € 20.658,28. Il soggetto che percepisce il compenso deve presentare la dichiarazione dei redditi specificando l’importo ricevuto e la ritenuta subita.
RedditoRitenuta alla fonte IRPEF
Fino a € 7.500 nessuna
Da € 7.501 a € 28.158,28 23% a titolo d’imposta
Oltre € 28.158,28 23% a titolo di acconto

Addizionali IRPEF

L’aliquota relativa alla ritenuta d’imposta o d’acconto eseguita con obbligo di rivalsa sulla parte imponibile dei compensi deve essere obbligatoriamente maggiorata delle addizionali IRPEF.

In riferimento al periodo d’imposta 2012, sulla parte dei compensi che eccede l’importo di € 7.500 va applicata l’aliquota IRPEF del 23%, oltre all’addizionale regionale e comunale di compartecipazione all’IRPEF.

L’entità delle addizionali dovrebbe essere stabilita dall’ente titolare del tributo (Regione e Comune in cui il beneficiario del compenso ha il proprio domicilio fiscale).

A decorrere dall’anno di imposta 2011 l’aliquota di base dell’addizionale regionale è aumentata dallo 0,9% all’1,23%.

L’aliquota di riferimento per l’addizionale regionale IRPEF è quella deliberata dalla Regione titolare del tributo. Se non è individuata in misura fissa, perché differenziata per scaglioni di reddito, bisogna tenere conto dell’aliquota più bassa deliberata dalla Regione stessa.

Allo stesso modo, i Comuni possono cambiare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con apposito regolamento e tramite deliberazione, considerando che suddetta variazione non può superare mai dello 0,8%.

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