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Assegno di mantenimento: come richiedere la revisione dell’importo stabilito dal giudice

lunedì 29 settembre 2014, di Manuela Margilio

Qualora si verifichino cambiamenti nella situazione patrimoniale dei coniugi, entrambi sono legittimati a presentare al giudice un’istanza diretta ad ottenere la revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento.
Nonostante la chiusura del procedimento di separazione si potrà ottenere una modifica, in aumento o in diminuzione, dell’assegno, al fine di conseguire un adeguamento dello stesso alle nuovi condizioni sopraggiunte.

Quali sono le circostanze e fatti più comuni che possono spingere i coniugi ad avanzare la richiesta di modifica?

  • variazione, in meglio o in peggio, della capacità reddituale ed economica dei coniugi(ad esempio acquisizione di un’eredità, perdita del lavoro, fallimento dell’impresa; cassa integrazione, malattia invalidante);
  • la costituzione di un nuovo nucleo familiare;
  • le mutate esigenze personali della prole.

Per conseguire la variazione dell’assegno a carico del coniuge obbligato, si dovrà promuovere un giudizio autonomo al fine di ottenere un provvedimento del giudice di revisione. Ocorrerà provare i motivi sopravvenuti posti a fondamento della richiesta.
Sarà il giudice a valutare in quale misura il mutamento della condizione complessiva dei coniugi possa incidere sull’importo dell’assegno, determinandone una revisione a favore di uno dei due coniugi.

L’assegno di mantenimento può essere variato anche nel corso del giudizio di separazione, qualora, ad esempio durante il giudizio di appello, il giudice ritenga di aggiornarne l’importo tenendo conto della situazione patrimoniale complessiva delle parti in causa.

Chi può presentare la richiesta di revisione
La domanda di revisione dell’assegno può essere avanzata sia dall’avente diritto sia dal coniuge obbligato a versarlo.

A prescindere da eventuali variazioni di tipo economico l’assegno di mantenimento, è comunque soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.

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