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Addio assicurazione: niente multa con targa estera

giovedì 13 aprile 2017, di Vittorio Proietti

Niente multa per i veicoli con targa estera che non hanno l’assicurazione RC Auto attiva: il DM 86/2008 sancisce che l’Art. 193 del Codice della Strada non dovrà essere applicato ai suddetti guidatori, ammettendo una evidente irregolarità ed esponendo gli utenti a rischi piuttosto alti.

La nota del Ministero dell’Interno sull’applicazione del suddetto articolo diramata il 3 aprile scorso non lascia spazio a dubbi, sembra anzi suggerire a tutti i possessori di auto con targa estera di non munirsi di una copertura assicurativa.

La multa e le sanzioni applicate dal Codice della Strada perdono così ogni potere deterrente sui possessori di auto con targa estera, esponendo tutti gli altri utenti all’eventualità di un incerto risarcimento, seppur dotati di una RC Auto.

La assicurazione RC Auto nel Codice della Strada

Il Codice della Strada italiano prevede che chiunque abbia un veicolo immatricolato nel territorio italiano debba garantire la copertura dell’assicurazione RC Auto, altrimenti andrà incontro ad una sanzione amministrativa, quindi ad una pesantissima multa tra 841 a 3287 euro.

L’Art. 193 specifica che la sanzione potrà esser ridotta qualora l’utente colto in fallo rientrasse nei 15 giorni di copertura successivi alla scadenza della RC Auto o nel caso in cui si demolisca la vettura entro 30 giorni dalla contestazione.

L’obbligo di assicurazione è sancito dal Codice della Strada soprattutto a tutela degli altri utenti, in quanto coincide con la responsabilità civile e quindi con la possibilità della vittima di un incidente di essere risarcito delle violazioni altrui.

Niente multa con targa estera: la deroga all’assicurazione

Negare la possibilità di comminare sanzioni a veicoli non immatricolati in Italia significa eludere la norma del Codice della Strada: niente multa corrisponde a tutti gli effetti ad un incentivo a delinquere e su questo possiamo esserne certi.

Nella nota del Ministero viene inoltre specificato che, nel caso in cui il veicolo sia sprovvisto di assicurazione RC Auto anche nel paese di provenienza, la sanzione dell’Art. 193 non possa comunque essere applicata.

Analoga situazione per i veicoli circolanti in Italia da più di un anno senza assicurazione e che non abbiano neanche regolarizzato la loro posizione di immatricolazione: malgrado il veicolo circoli in modo illegittimo nel nostro territorio, esso ha comunque legittimità nel paese di provenienza e questo sembra essere sufficiente per l’immunità.

Aggiungiamo in calce all’articolo l’elenco dei paesi che godono della deroga, presente comunque in allegato al DM 84/2008 consultabile in Gazzetta Ufficiale.

Allegato nazioni esenti dall’Art 193 CDS
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