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Test di operatività per le società di comodo: come compilare nel modello Unico 2014

giovedì 5 giugno 2014, di Alessandra Manco

Il test di operatività che occorre compilare nel modello Unico 2014 inerente le società di comodo potrebbe risultare più complicato del previsto, visto anche le particolarità inerente tale anno.

In fase di compilazione occorrerà tenere conto che per calcolare i ricavi figurativi il dato che occorrerà inserire dovrà tenere conto della media triennale 2011/2013 mentre nel calcolo del reddito figurativo minimo il dato rilevante è solo quello inerente il 2013. Tale circostanza per gli immobili rivalutati rappresenta comunque un elemento negativo da tenere in considerazione. Nel quadro RS di Unico 2014, righi da 116 a 122, occorrerà inserire i valori di beni iscritti nell’attivo patrimoniale che rilevano ai fini del test di operatività. Per stabilire se i beni devono essere iscritti occorrerà riferirsi al dato contabile anche se poi si farà comunque riferimento al testo unico sulle imposte sui redditi per stabilire la rilevanza fiscale.

A titolo esemplificativo basti ricordare che le rivalutazioni volontarie non devono essere iscritte nel prospetto e non devono essere iscritte anche gli incrementi di immobilizzazioni a seguito di imputazioni di avanzi da fusione (questo tipo di incrementi non è fiscalmente riconosciuto).

Nel caso di autoveicoli di impresa la norma prevede che non possono essere detratti i costi necessari all’acquisto dell’autoveicolo per un importo superiore a 18.076,00 (per la maggior parte delle vetture). Nel caso del test di operatività occorrerà tenere conto invece del valore effettivo di acquisto. Tale circostanza è stata prevista dalla Circolare n. 25/e del 2007.

I beni immobili oggetto di rivalutazione nel 2008 assumono invece rilevanza fiscale a partire dalla compilazione del test di operatività del 2013. Pertanto tale tipo di valore aggiornato sarà comunque inserito all’interno del test di operatività compilato nell’anno 2014. A tal riguardo la circolare n. 11/E del 2009 parla di applicazione al coefficiente del valore considerato rilevante ai fini fiscali. Pertanto per gli anni 2011 e 2012 ai fini del test occorrerà considerare il costo storico, mentre per l’anno 2013 occorrerà prendere in considerazione il valore rivalutato.

Dal risultato ottenuto si effettuare la divisione per tre, in modo tale da calcolare la media triennale. Il coefficiente che occorrerà applicare al dato medio ottenuto è quello del 4 % per gli anni 2013, 2014 e 2015 (condizione prevista nel caso in cui l’immobile considerato sia abitativo, come previsto dall’art. 30 della legge 724 del 1994). Per gli altri immobili considerati non abitativi il coefficiente di rivalutazione è del 6 %, mentre è del 5 % nel caso di uffici.

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