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Pensione Anticipata 2015: penalizzazioni confermate per gli assegni già liquidati lo scorso anno
venerdì 27 marzo 2015, di
Intervenuto alla Commissione Lavoro della Camera, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha fornito importanti chiarimenti relativi alle penalizzazioni per la pensione anticipata, in risposta a un’interrogazione presentata da due deputati membri della Commissione.
Il titolare del dicastero del Lavoro ha chiarito che, sebbene la Legge di Stabilità 2015 abbia annullato le penalizzazioni previste per chi ha fruito di un trattamento pensionistico anticipato dal 1 Gennaio 2015, lo stesso non vale per le pensioni che hanno iniziato a essere erogate da una data precedente.
Il riferimento è a circa 25000 pensionati che hanno iniziato a fruire del trattamento pensionistico nel periodo compreso tra il Maggio 2013 e il Dicembre 2014 e che, secondo quanto previsto dalla riforma Fornero sulle pensioni, pur avendo raggiunto l’età contributiva massima prevista, subiscono una penalizzazione del trattamento pensionistico perché hanno deciso di ottenere il trattamento pensionistico prima dei 62 anni di età.
Per vedersi annullata la penalizzazione questi contribuenti dovranno attendere una legge apposita o un intervento normativo più onnicomprensivo che riconsideri la questione (le occasioni più probabili potrebbero essere la riforma delle pensioni, allo studio del Governo o, più probabilmente la prossima Legge di Stabilità), dal momento che il problema è di natura economica: come ha spiegato il Ministro Poletti mancano le coperture che consentirebbero di eliminare tali penalizzazioni.
A titolo di completezza è opportuno ricordare che la Legge di Stabilità ha abolito le penalizzazioni sui trattamenti pensionistici fruiti anticipatamente, per tutti le pensioni che vengono erogate dal 1 Gennaio 2015 ma anche per i soggetti che raggiungono il requisito dell’anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017.
Ecco, quindi, quali sono i requisiti contributi che rimangono validi per ottenere la pensione anticipata:
- Dal 1 Gennaio al 31 Dcembre 2014
- Uomini = 42 anni e 6 mesi;
- Donne = 41 anni e 6 mesi;
- Dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015
- Uomini = 42 anni e 6 mesi;
- Donne = 41 anni e 6 mesi;
- Dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2017
- Uomini = 42 anni e 10 mesi;
- Donne = 41 anni e 10 mesi;
- Dal 1 Gennaio 2018
- Uomini = 42 anni e 10 mesi;
- Donne = 41 anni e 10 mesi;
Per quanto riguarda le penalizzazioni sulle quote retributive dell’assegno pensionistico è opportuno ricordare che possono essere evitate nei modi seguenti:
- Dal 1 Gennaio al 31 Dcembre 2014 =
- raggiungere i 62 anni di età come requisito anagrafico minimo;
- avere una contribuzione composta solo da contribuzione effettiva da lavoro, malattia, servizio militare, cassa integrazione guadagni ordinaria, maternità obbligatoria, ferie, congedi e permessi per disabili (ex L. 104/92) e congedi e permessi per la donazione del sangue;
- Dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2017 = non è prevista nessuna penalizzazione;
- Dal 1 Gennaio 2018 = non si applica nessuna penalizzazione se, oltre ai requisiti contributivi indicati sopra, viene raggiunto anche il requisito anagrafico dei 62 anni di età.