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Volontary Disclosure 2014: dichiarare al fisco i propri capitali all’estero conviene

sabato 5 luglio 2014, di Federico Migliorini

Autodenuncia dei capitali, beni e investimenti all’estero evitando l’applicazione della normativa penale e sanzioni ridotte. Questa è la formula con cui il Governo ha deciso di puntare per invogliare i contribuenti ad autodenunciarsi dichiarando al fisco i propri capitali all’estero vedendosi ridurre le sanzioni che sarebbero applicate nel caso in cui fosse sottoposto ad accertamento fiscale.

La ratio della Volontary Disclosure è invogliare i contribuenti a fare rientrare in Italia tutte quelle somme che sono state trasferite all’estero, o che ivi sono detenute, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.
L’obiettivo è quindi duplice, invogliare i contribuenti a mettersi in regola, beneficiando di sanzioni ridotte, e per lo Stato incassare nuove somme per finanziare i futuri provvedimenti su crescita e occupazione. Operazione non del tutto semplice, ma soprattutto non del tutto equa. Come sempre il vantaggio è per i contribuenti che in passato hanno evaso il fisco esportando illecitamente capitali e investimenti, e che adesso potranno beneficiare di sanzioni ridotte, a discapito di chi ha sempre fatto le cose in regola ed ha pagato sanzioni piene. In ogni caso ecco come si articola la procedura.

Le principali fasi della procedura
Possono beneficiare della disclosure le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Per attivare la procedura di collaborazione volontaria il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica istanza in cui dovrà indicare tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, direttamente o per interposta persona, fornendo tutti i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione. La dichiarazione riguarderà tutti i periodi in cui il Fisco può ancora procedere con l’accertamento e sanerà la situazione del contribuente sino al 31 dicembre 2013.
L’istanza potrà anche essere presentata attraverso la collaborazione con un Commercialista abilitato. In questo caso dovrà essere rilasciatogli una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità all’originale dei documenti a lui consegnati.

Per perfezionare l’operazione il contribuente dovrà versare in un’unica soluzione le somme dovute in base all’avviso di accertamento che verrà emesso dall’Fisco a seguito della presentazione dell’istanza.

Se il contribuente decidesse di non effettuare il versamento dei tributi richiesti nei termine consentito andrà incontro ad un possibile contenzioso con il Fisco, che pretenderà il pagamento delle imposte evase.

Per quel che riguarda le sanzioni amministrative, sembra certa l’applicazione delle sanzioni in misura pari al 50% di quelle ordinariamente applicabili laddove le attività vengano trasferite in Italia o in un Paese che garantisca lo scambio di informazioni con l’Italia. Al contrario, in caso di non trasferimento delle attività in un uno degli stati cosiddetti Black List la riduzione delle sanzioni sarà pari soltanto al 25%.

Naturalmente la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che il soggetto che ha commesso la violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento.

Entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento l’Agenzia delle Entrate comunica all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

Una volta terminata la procedura il contribuente non rischierà più eventuali accertamenti per gli anni d’imposta passati, e sarà tenuto ad inserire le attività finanziarie denunciate nelle future dichiarazioni dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale, dal quale è dovuto il pagamento di due tipi di imposta: l’IVIE per gli immobili detenuti all’estero, e l’IVAFE per le attività finanziarie estere.

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