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Trust sempre più forte, tutte le novità di una recente sentenza

lunedì 16 febbraio 2015, di Roberto Rais

Il trust si fa sempre più forte. Così, almeno, pare derivare dalla lettura di una recente sentenza con la quale i giudici del Tribunale di Cremona, quale sede di riesame, hanno accolto il ricorso di un trustee contro l’ordinanza del gip con la quale - nell’ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta attraverso l’uso di fatture o altri documenti per operazioni giudicate inesistenti - erano stati sequestrati immobili, appartamenti, laboratori e autorimesse, confluiti in specifico trust.

I giudici hanno ribaltato la precedente pronuncia annullando il sequestro, spiegando sostanzialmente che i beni che vengono costituiti nel trust non possono essere sottoposti a sequestro preventivo ai fini della confisca, tranne il caso in cui si dimostri che l’assunzione di qualifica di trustee (gestore) sia "truffaldina" e che pertanto "la perdita di disponibilità dei beni da parte di chi li conferisce nel trust sia solo apparente".

La persona indagata, titolare del gruppo che ha costituito il trust, nella fattispecie aveva assunto il ruolo di trustee per pochi mesi, per poi cedere tale funzione ad apposita società.

Secondo i giudici del riesame, a nulla rileva il fatto che dopo la modifica dell’atto costitutivo il titolare abbia comunque mantenuto una qualifica di "guardiano", il quale - scrivono i giudici nella pronuncia - "ha un mero diritto di informatica circa gli atti di disposizione dei beni confluiti nel trust, ove autonomamente deliberati dal trustee", e sottolineano altresì come il guardiano in questione "non abbia alcun potere di revoca del trust medesimo".

Dunque, la sua funzione non implicava di per sè alcun potere dispositivo dei beni confluiti nel trust. Non solo: i giudici hanno anche rilevato che il nuovo trustee era una società per azioni, operatore qualificato e professionale nel settore, che "a dimostrazione della volontà di esercitare con pienezza i poteri connessi alla carica, non appena insediato provvedeva a modificare le credenziali di accesso al conto corrente bancario del trust, a sanare le posizioni debitorie pregresse" e ad altre operazioni.

Ne consegue, infine, che secondo i giudici del Tribunale di Cremona non vi erano elementi utili per poter ritenere fittizia l’attribuzione della qualifica di trustee alla società che deve considerarsi "nella piena disponibilità di fatto dei beni sequestrati", dunque restituiti al trustee stesso.

Una sentenza che pertanto rafforza ulteriormente il livello di vincolo nel trust, e che potrebbe costituire un ulteriore tassello nel consolidamento della giurisprudenza in materia.

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