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Tasi: le prossime scadenze di ottobre e dicembre 2014 e casi particolari
martedì 12 agosto 2014, di
Ici, Imu e Tasi: le sigle cambiamo ma il concetto rimane sempre lo stesso: la tassazione sulla casa. Poco importa se la Tasi finanzia i servizi indivisibili erogati dai comuni (illuminazione, strade, polizia municipale, ecc..), il calcolo parte comunque dalla rendita catastale dell’immobile e quindi sempre di imposta patrimoniale si tratta, proprio come lo è stato per l’Ici e adesso per l’Imu.
La Tasi è dovuta, secondo i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero delle finanze, per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, considerando per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di 15 giorni.
L’acconto è dovuto in misura del 50% dell’intera imposta annuale. In caso di comproprietà con percentuali di possesso diversificate, la detrazione per l’abitazione principale eventualmente deliberata dal Comune per la Tasi, deve essere ripartita tra i comproprietari che adibiscono l’immobile ad abitazione principale in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, così come già avviene per l’IMU.
Immobili in locazione o comodato
Oltre al possessore la Tasi è dovuta anche dall’utilizzatore dell’immobile. Il Dipartimento del Ministero delle finanze ha stabilito che l’imposta debba essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario, per poi essere ripartita tra possessore e utilizzatore in base alle percentuali stabilite dal Comune. Se il Comune, invece, non ha previsto questa ripartizione, la Tasi dovuta dall’inquilino è il 10% del tributo complessivo.
Immobili in comproprietà
Ogni possessore dell’immobile deve pagare il tributo in base alla sua quota di possesso ed applicando l’aliquota che attiene alla condizione soggettiva. Il tributo deve essere liquidato con aliquote differenti in proporzione all’utilizzo e alla quota di possesso del singolo proprietario. Resta la responsabilità solidale tra i comproprietari anche se essa non incide sulla determinazione del tributo.
Abitazione principale concessa parzialmente in locazione
Se l’immobile è l’abitazione principale del soggetto possessore ed è stato concessa parzialmente in locazione, ai fini del calcolo della Tasi, si applicherà l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale per determinare il tributo dovuto per ciascun anno solare.
Immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa
I soci di cooperative a proprietà indivisa assegnatari dell’immobile e da essi utilizzato come abitazione principale, non sono considerati utilizzatori ai fini Tasi. L’obbligo di versamento ricade interamente sulla cooperativa. Quest’ultima dovrà versare interamente l’imposta, calcolata applicando l’aliquota e l’eventuale detrazione prevista dal Comune per l’abitazione principale. Stessa sorte per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, anch’essi equiparati ad abitazione principale.
Le prossime scadenze della Tasi
Passata la prima scadenza per il versamento dell’acconto Tasi, dello scorso 16 giugno, relativamente ai Comuni che hanno deliberato nei termini il regolamento e le aliquote da applicare, ecco che per gli altri contribuenti stanno per arrivare le prossime scadenze per il versamento del tributo, con le seguenti regole:
- 16 ottobre: termine ultimo per il versamento dell’acconto Tasi se il Comune ha pubblicato la delibera di approvazione delle aliquote sul sito del Mef entro il 10 settembre 2014;
- 16 dicembre: termine ultimo per il versamento a saldo della Tasi e per il versamento unificato di acconto e saldo nei casi in cui il Comune non abbia deliberato le aliquote entro il 10 settembre. In questo caso l’imposta sarà dovuta in un’unica soluzione applicando l’aliquota base dell’1 per mille.
Si ricorda che, in attesa di una riformulazione completa della tassazione sulla casa, con scadenze certe, calcoli semplici e chiari, i contribuenti dal 2015 potranno richiedere ai propri Comuni modelli di pagamento precompilati, per semplificare gli intricati procedimenti di calcolo.