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Ristrutturazioni e 730: possibile la detrazione delle spese sostenute con finanziamento?

giovedì 5 giugno 2014, di Manuela Margilio

In concomitanza con lo scadere dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi arrivano delle risposte a fronte dei molteplici dubbi sollevati dagli operatori in materia di imposte sui redditi. Nella circolare n. 11/E del 21 maggio, sono contenuti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti argomenti molto dibattuti.

Cosa succede se la spesa per la ristrutturazione o riqualificazione energetica è effettuata dal contribuente a seguito del finanziamento concesso da una società finanziaria?. Si tratta di spese detraibili?

In proposito è stato chiarito che l’articolo 16-bis, comma 9, del TUIR, prevede che alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia si applichino le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41.

L’art. 1, comma 3, del citato decreto n. 41 del 1998 dispone che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Il successivo articolo 4, comma 1,lettera b), del decreto interministeriale prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.

Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) si osserva che tale detrazione è regolamentata dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 recante disposizioni di attuazione relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica (modificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con il DM 7 aprile 2008 e il DM 6 agosto 2009). L’art. 4, comma 1, lett. c) del citato decreto interministeriale indica tra gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere, se intende avvalersi della detrazione fiscale, quello di “effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)” ovvero le persone fisiche e gli enti e i soggetti non titolari di reddito d’impresa.

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
In funzione dei predetti riferimenti legislativi, l’Agenzia delle entrate ritiene che se il pagamento della spesa viene materialmente effettuato dalla società di finanziamento che ha concesso il finanziamento al contribuente, quest’ultimo può usufruire della detrazione qualora la società paghi il corrispettivo al soggetto fornitore, mediante bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
La stessa circolare prosegue poi precisando che l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione. Ovviamente rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.

Messaggi

  • Il Pacchetto Casa Renzi 2014 che svincola la spesa per l’acquisto di mobili dagli interventi di ristrutturazione edilizia è fattibile recuperare anche se l’acquisto della cucina è stato nel settembre del 2013?
    Ho acquistato nel settembre 2013 una cucina per € 9.050 con pagamento in bonifico bancario e ho una fattura per lavori di ristrutturazione per € 400 sempre con bonifico bancario.
    Ho il diritto alla detrazione del 50%?

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