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Risarcimento danni sinistro stradale: obbligatoria visita CTU

martedì 16 febbraio 2016, di Rosaria Vincelli

Per poter ottenere il risarcimento danni causato da un sinistro stradale è necessario sottoporsi alla visita del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) altrimenti si perde il diritto ad ottenerlo. Ecco cosa ha disposto al riguardo una sentenza del Tribunale di Palermo.

Risarcimento danni: obbligatoria visita CTU

Secondo quanto disposto da una sentenza del Tribunale di Palermo per poter ottenere il risarcimento danni qualora coinvolti in un sinistro stradale è necessario presentarsi alla visita presso il CTU poiché l’onere della prova del danno è del soggetto richiedente il risarcimento.

Il Tribunale di Palermo ha, infatti, respinto un ricorso avverso una sentenza con cui il Giudice di Pace aveva respinto una domanda di risarcimento del danno da incidente stradale, in quanto non erano stati provati i danni permanenti lamentati: il giudice aveva considerato appropriata la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale, ma in fase di accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, il giudice aveva disposto CTU medico legale, ma ripetutamente il soggetto richiedente il risarcimento non si era presentato alla visita del CTU.

Respingendo il ricorso, con sent. n. 758 dell’8 febbraio 2016 il Tribunale di Palermo evidenzia che “l’onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU grava sull’interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso: pertanto, la mancata presentazione dell’interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda in difetto di prova”.

Risarcimento danni: mancata presentazione alla visita

In base a quanto detto in precedenza, quindi, l’onere di provare il danno lamentato è in capo al soggetto richiedente il risarcimento, pertanto la mancata presentazione comporterà la perdita del diritto ad esigere quanto dovuto per il danno subito dal sinistro.

Infatti, qualora il richiedente non si presenti alla visita del CTU, il Giudice è tenuto a rigettare la domanda per difetto di prova, stando a quanto avvenuto con la sentenza dell’8 febbraio 2016 del Tribunale di Palermo.

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