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Riforma del condominio: cosa cambia? Tutte le novitá

venerdì 11 gennaio 2013, di Vittoria Patanè

La riforma del condominio, contenuta nella legge 220/2012 del dicembre scorso è stata approvata ed entrerà in vigore il 18 giugno 2013.
La riforma modifica in maniera sostanziale la disciplina contenuta negli art. 1117 e ss. del codice civile sia in materia di regolamentazione che in ambito disciplinare e gestionale per quanto concerne l’amministrazione degli spazi condivisi.
Ma andiamo a vedere le principali novità:

Spazi comuni

Tra essi si annoverano anche gli impianti di ricezione radiotelevisiva, di flussi telematici e i sottotetti comuni.
Sará necessario deliberare all’unanimità qualora si volesse decidere sulla divisione delle varie parti. Inoltre un singolo condomino puó staccarsi dall’impianto centralizzato in qualsivoglia momento, senza aver bisogno del consenso dell’assemblea (a meno che la decisione non rechi pregiudizio agli altri), purchè continui a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria.

Innovazioni

Qualora si volessero apportare innovazioni riguardanti sicurezza, barriere architettoniche, parcheggi, energie rinnovabili, impianti telematici e radiotelevisivi centralizzati, sará necessario il consenso della maggioranza degli intervenuti, pari a metà del valore dell’edificio.
Per le innovazioni ordinarie invece, è richiesto il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno 2/3 dei millesimi.

Amministratore

La recente legislazione considera due tipi di amministratori: quelli professionali e quelli che amministrano il proprio condominio.
Per quanto riguarda i primi, sono previste alcune competenze specifiche per `poter svolgere l’attivitá: aver conseguito un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria; partecipare con regolarità a corsi di aggiornamento; non avere nessuna pendenza penale o interdizione.
Qualora come amministratore venga nominato un condomino dello stabile, tali requisiti non sono obbligatori
L’incarico (rinnovabile) dura un anno e può essere rivestito anche dalle società di cui al titolo V del V del codice civile.

Assemblee e delibere

Per la validità delle delibere occorre la metà del valore dell’edificio e, in prima convocazione dell’assemblea, 2/3 dei millesimi. Per la convocazione della seconda assemblea è necessaria una maggioranza che rappresenti 1/3 del valore dell’edificio ed 1/3 dei partecipanti al condominio, occorrendo 1/3 del valore dell’edificio per la validità delle delibere.

Tabelle millesimali

Sono quei prospetti che contengono i dati numerici espressi in millesimi. Tali millesimi indicano per ogni unità immobiliare la quota di comproprietà delle parti comuni.
Secondo la nuova riforma, i millesimi contenuti nella tabella possono essere rettificati o modificati in qualsiasi momento, a condizione che ci sia il voto unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Se peró è stato compiuto un errore o quando, a seguito di modifiche, siano state riscontrate alterazioni per piú del 20% la proporzione delle varie unitá immobiliari, non sarà necessaria l’unanimitá, ma basterà possedere la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metá del valore dell’edificio.
La riforma precisa inoltre che i costi per la creazione di una nuova tabella millesimale sono a carico di coloro che ne hanno causato la modifica.
Qualora l’assemblea non riuscisse a deliberare e occorresse l’intervento di un giudice, può essere chiamato in giudizio il solo amministratore e non tutti i condomini (come avveniva in precedenza). Sarà poi il suddetto a riferire all’assemblea il ricevimento della notifica dell’atto introduttivo della causa giudiziaria promossa dai condomini.

Animali domestici

Nessun regolamento condominiale puó proibire la presenza di animali domestici all’interno di un edificio.

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