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Pubblicità ingannevole: il consumatore può annullare il contratto

mercoledì 5 novembre 2014, di Manuela Margilio

Sono molteplici i messaggi pubblicitari con cui veniamo in contatto quotidianamente. E’ bene pertanto saper valutare il tipo di proposta che abbiamo di fronte, visto il gran numero di messaggi spesso fuorvianti o che promettono e poi non mantengono quanto in essi contenuto.

La normativa in materia di pubblicità ingannevole, vigente nel nostro ordinamento, pone a proprio fondamento la tutela dell’interesse del consumatore ad acquistare beni o servizi sulla base di informazioni corrette in ordine a qualità e caratteristiche dei prodotti messi sul mercato.

Con il termine pubblicità si intende quella forma di comunicazione diffusa attraverso mezzi quali internet, la televisione, la radio, i giornali, manifesti, ecc.. diretta a influenzare le scelte dei consumatori in merito a prodotti e servizi proposti.

Tutele del consumatore

Garante della concorrenza
Tra le tutele previste dalla legge a favore del potenziale acquirente vi è innanzitutto la segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che può portare all’apertura di un procedimento dinnanzi a tale organo istituzionale; i provvedimenti eventualmente adottati all’esito del procedimento consistono nel divieto di porre in essere un certo tipo di pubblicità o di interrompere quella già diffusa dai mezzi di comunicazione.

Giudice ordinario
Qualora un contratto sia stipulato a seguito di informazioni scorrette e pubblicità ingannevole, costituita quest’ultima da veri e propri raggiri volti ad indurre l’altra parte a concludere l’affare, l’accordo potrà essere annullato secondo gli ordinari rimedi previsti dal codice civile.
La legge richiede delle condizioni specifiche affinchè ciò possa avvenire:

  • il dolo malus della parte contraente ossia l’intenzione di ingannare la controparte;
  • i raggiri determinanti del consenso della parte che si ritiene lesa. Il contratto cioè non sarebbe stato concluso se i raggiri non ci fossero stati.

Dalla pubblicità ingannevole occorre tenere distinte le normali vanterie del prodotto messo in vendita che non potrà ritenersi una pratica commerciale illecita, in quanto trattasi di normali millanterie non in grado di ingannare un consumatore normalmente avveduto. Le esagerazioni normalmente effettuate da chi propone un prodotto sul mercato facilmente riconoscibili dalla controparte, non sono ritenute causa di annullamento del contratto.

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