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Possibile l’annullamento del contratto in caso di errore sul bene acquistato
martedì 28 ottobre 2014, di
Nei casi in cui la volontà di una delle parti contrattuali sia stata dichiarata per errore, il contratto da essa concluso è annullabile per vizio del consenso. Ciò significa che il processo formativo della volontà di una delle parti è stato alterato. Ciò avviene sicuramente nel momento in cui la parte cade in errore, ossia quando si ha una falsa rappresentazione della realtà posta a fondamento del consenso manifestato.
Affinchè l’errore rilevi quale causa di annullamento occorre che lo stesso sia essenziale e riconoscibile.
Errore essenziale
Si ha errore essenziale quando il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso il contratto. L’errore deve aver influito in modo determinante sulla formazione della volontà.
Secondo la legge l’errore è essenziale quando ricade:
- sulla natura o sull’oggetto del contratto; è cioè l’errore che riguarda la cosa o la prestazione, come ad esempio se acquisto un biglietto del cinema pensando di vedere un dato film e invece ne proiettano un altro
- sull’identità dell’oggetto o su una sua qualità essenziale: acquisto un quadro pensando che sia originale e invece scopro che si tratta di un’imitazione.
- sull’identità e sulle qualità personali dell’altro contraente che per talune tipologie di contratto, sono determinanti del consenso.
Nei casi sopra esposti si tratta di errori di fatto, nei quali si incorre per una falsa conoscenza dei fatti, delle cose e delle persone. Possibile anche un errore di diritto provocato da ignoranza di leggi e regolamenti che ricade sui motivi che hanno spinto alla stipula del contratto. Al di fuori di questa ipotesi i motivi dell’accordo sono irrilevanti.
Errore riconoscibile
Oltre che essenziale l’errore deve essere riconoscibile dall’altro contraente, cioè deve essere tale per cui una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Protegge l’affidamento dell’altro contraente sulla validità del contratto. Se l’errore di una parte, quantunque essenziale non era tale per cui l’altra si rendesse conto dell’errore in cui la controparte versava, la prima resterà comunque vincolata al contratto.
Con riferimento all’ipotesi prospettata di acquisto di un campo agricolo che si scopre invece edificabile la falsa rappresentazione della realtà riguarda una qualità essenziale del bene ovvero la destinazione e funzione economico sociale della cosa, essendo un suolo agricolo ed un suolo edificabile entità immobiliari diverse.
Se l’errore è anche riconoscibile dall’altro contraente la parte lesa potrà chiedere l’annullamento della vendita.
Azione di annullamento, termini e modalità
L’azione di annullamento del contratto può essere richiesta solo dalla parte a favore della quale il rimedio è previsto.
Essa è soggetta ad un termine di prescrizione di 5 anni che decorre dalla scoperta dell’errore.
Alla dichiarazione di annullamento del contratto consegue il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle prestazioni eventualmente eseguite.
Convalida del contratto
Il contratto affetto da una causa di annullabilità può essere convalidato, con l’effetto di sanare il contratto precludendo una successiva azione di annullamento. Lo si può convalidare in due modi: con una dichiarazione espressa di convalida, oppure in modo tacito.