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Il permesso di costruire ha una scadenza?
venerdì 19 febbraio 2016, di
Il permesso di costruire, una volta rilasciato, dà la possibilità ad un soggetto di avviare dei lavori di costruzione, ma ha una scadenza oltre la quale non è più possibile iniziare a costruire.
La normativa prevede che vengano rispettati due termini: inizio e fine lavori. Se questi due termini non vengono rispettati si perde il diritto ad iniziare i lavori e il permesso di costruire va incontro a decadenza. Vediamo cosa prevede la normativa.
Permesso di costruire, scadenza: termine inizio lavori
Per evitare che il permesso di costruire decada è necessario rispettare, innanzitutto, il termine di inizio lavori che scade un anno dopo il rilascio del permesso .
Va sottolineato che, par dare validità all’inizio dei lavori, deve trattarsi di interventi che denotino la reale intenzione di costruire l’opera e non di un’attività fittizia, questo quanto stabilito da una sentenza del Tar Veneto.
Quindi, per non perdere il permesso di costruire, il soggetto che lo ha richiesto deve avviare i lavori entro un anno dal rilascio della concessione ed è necessario che si tratti di interventi reali e mirati all’esecuzione dell’opera.
Permesso di costruire, scadenza: termine fine lavori
Oltre alla scadenza prevista per l’inizio dei lavori, la normativa prevede anche un termine per la fine dei lavori che però può essere soggetto a proroga.
Infatti, se una parte dei lavori è stata avviata, ma il soggetto per diversi motivi non è riuscito ad ultimare la costruzione, prima che sopraggiunga il termine previsto può chiedere una proroga per evitare che il permesso di costruire decada.
Il permesso di costruire decade, per mancata ultimazione dei lavori, entro tre anni dall’inizio dei lavori .
La proroga richiesta dal soggetto può essere accettata per diversi ordini di motivi: fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, a causa della mole dell’opera da realizzare o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, etc.
Secondo la giurisprudenza la decadenza opera automaticamente, non è richiesta alcuna sentenza del giudice che, se adito, non può far altro che dichiarare la decadenza sopravvenuta.