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Pensioni 2013: le ultimissime precisazioni dell’INPS
mercoledì 9 gennaio 2013, di
Nel messaggio n. 219 pubblicato ieri, l’INPS ha reso note alcune precisazioni riguardanti il sistema contributivo sperimentale per le donne e l’accesso alle pensioni anticipate per coloro che decidono di andare in pensione prima dei 62 anni.
Chiarimenti anche su altri frangenti. Vediamoli.
Le donne e il sistema contributivo sperimentale
Il regime sperimentale previsto dalla Riforma Maroni (legge 243/2004,) riservato alle donne che intendono accedere alla pensione con le sole regole di calcolo del sistema contributivo, può essere utilizzato solo dalle lavoratrici dipendenti che abbiano maturato 35 anni di contributi e che abbiano un etá minima di 57 anni e 3 mesi (dal primo gennaio 2013).
Le lavoratrici autonome dovranno aspettare di compiere 58 anni e 3 mesi.
Dal perfezionamento dei requisiti dovranno trascorrere dodici mesi (diciotto per le autonome) legati alla finestra mobile che, in tal caso, continua a essere operativa.
Il suddetto regime invece, non sarà accessibile:
- alle lavoratrici aventi diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianità o anticipate, sia nel caso in cui il diritto sia stato perfezionato entro il 31 dicembre 2011 sia in quello in cui dovesse essere raggiunto con i più elevati requisiti introdotti dalla Riforma Fornero;
- alle donne soggette alle disposizioni in materia di "salvaguardia". Soltanto qualora le stesse non dovessero rientrare nel personale in deroga, sarà possibile presentare domanda di pensione di anzianità nel regime sperimentale;
- alle assicurate che abbiano maturato etá e contributi nel 2015 e per le quali, per effetto della finestra mobile, la prima decorrenza utile si collochi dopo il 2015.
Riduzioni e penalizzazioni per il pensionamento anticipato
I soggetti che accedono al trattamento anticipato prima dei 62 anni hanno diritto ad una riduzione che si applica alle quote di pensione maturate fino al 2011 (con 18 anni di contributi già versati al 1995) o alle quote fino al 1995 per coloro che non posseggono 18 anni di contributi alla stessa data.
Si precisa inoltre che non si prevedono penalizzazioni nei confronti dei cittadini che abbiano maturato i propri contributi, derivanti da prestazione effettiva di lavoro, entro il 2017.
Ulteriori precisazioni
Per quanto riguarda i nati nel 1952, per i quali è prevista una deroga qualora essi svolgessero un lavoro dipendente (presso privati) alla data del 28 dicembre 2011, l’INPS precisa che questa deroga non comprendere coloro che alla suddetta data avevano perso il proprio posto di lavoro, né agli iscritti alle casse di previdenza gestite dall’Inpdap.
Parlando dei trattamenti di anzianità, l’Istituto chiarisce infine che i liquidati in regime di totalizzazione riceveranno la loro pensione un mese dopo, che nel 2013 sale a due, oltre all’adeguamento legato alle speranze di vita (+ 3 mesi).
Messaggi
30 maggio 2014, 00:14
LA PROROGA DI USUFRUIRE L’OPZIONE DONNA FINO AL 2017 SAREBBE UNA OPPORTUNITA’ PER NUOVI POSTI DI LAVORO PER I PIU’ GIOVANI. ANCHE SE NON MOLTISSIME DONNE SONO INTERESSATE A QUESTA POSSIBILITA’ ,PER LA PESANTE PENALIZZAZIONE , UN CONTRIBUTO AL TURN OVER CHE SI E’ PARALIZZATO,
COMUNQUE CI SAREBBE.
NON HO PIU’ SENTITO NULLA IN MERITO; CI SONO DELLE NOVITA’?
GRAZIE