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Opzione Contributiva per la pensione anticipata: la scadenza per le lavoratrici dipendenti

lunedì 1 settembre 2014, di Simone Casavecchia

In base al comma 9 dell’articolo 1 della Legge 243/2004, le donne lavoratrici con 35 anni di contribuiti previdenziali versati e almeno 57 anni e tre mesi di età, nel caso in cui siano soggette a contratto di lavoro dipendente, e 58 anni di età, nel caso in cui siano lavoratrici autonome, possono esercitare l’opzione contributiva, grazie alla quale possono andare in pensione anticipata, previa rinuncia della parte retributiva dell’assegno previdenziale, ovvero con una rinuncia media variabile tra il 25% e il 30% della pensione.

Si tratta di una formula che, negli ultimi anni, è stata sempre maggiormente esercitata dalle lavoratrici italiane e che, per quanto riguarda il 2014, è esercitabile fino al prossimo mese di Novembre. La scelta dell’opzione contributiva è una modalità a cui le donne ancora inserite nel mondo del lavoro ricorrono sempre più frequentemente, soprattutto dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero sulle pensioni, per paura di subire un allungamento della propria vita lavorativa o, ancor peggio, per paura di finire nel limbo degli esodati, nel caso in cui si attenda la pensione di vecchiaia. La paura più diffusa è, in altre parole, quella di nuovi provvedimenti sul sistema pensionistico che, avendo effetto retroattivo, gettino le lavoratrici in una condizione di totale incertezza economica.

Scadenze dell’opzione contributiva
Sebbene, almeno in teoria, il diritto di esercitare l’opzione contributiva, sia previsto fino al 31 Dicembre 2015, la Circolare 35/2012 ha, di fatto, rivisto i termini per godere di questo beneficio, dal momento che ha interpretato la data del 31 Dicembre 2015 come scadenza per l’accesso alla pensione, considerando la finestra mobile. Per questo motivo, occorre considerare 18 mesi + 1 di finestra per le lavoratrici autonome e 12 mesi + 1 per la finestra delle lavoratrici dipendenti, giungendo alla ridefinizione dei termini nel modo che segue:

  • 31 Maggio 2014, termine – già scaduto – per le lavoratrici autonome;
  • 31 Novembre 2014, termine previsto per le donne soggette a contratto di lavoro dipendente nel settore privato;
  • 31 Dicembre 2014, termini previsto per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

Possibili proroghe
I termini indicati sopra sono quelli tutt’ora in vigore, dal momento che nel 2004 la norma sulla pensione anticipata venne introdotta in via sperimentale e che una sua modifica richiederebbe calcoli assai accurati per comprendere quanto, una possibile modifica con eventuali proroghe ed estensioni nei prossimi anni, possa gravare sui conti pubblici.
Al di là del peso economico, comunque, in Parlamento sono state già presentate proposte per rendere più flessibile l’interpretazione fornita dall’INPS, citata sopra, o per estendere anche ai prossimi anni la possibilità di esercitare l’opzione contributiva, lo confermano anche le dichiarazioni rilasciate in tal senso dal sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova che, nello scorso Giugno, ha segnalato, in Commissione Lavoro della Camera, la volontà del suo dicastero di rivedere il provvedimento.

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