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Decreto Semplificazioni fiscali 2014: novità del sistema VIES per l’autorizzazione ad effettuare operazioni UE
lunedì 24 novembre 2014, di
L’artico 22 del Decreto Semplificazioni fiscali 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre scorso, riformula in ottica di semplificazione le modalità di richiesta, all’Agenzia delle Entrate, per l’autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
Attualmente i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono dichiarare preventivamente la volontà all’Agenzia delle Entrate, o al momento dell’apertura della partita IVA, oppure anche successivamente attraverso l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia, al fine di essere inseriti nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System). Entro 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia effettua una valutazione, per determinare se inserire o meno la partita IVA nell’archivio VIES. Se non perviene alcun diniego entro 30 giorni la partita IVA del contribuente è inserita nel suddetto archivio. In questo modo, sinora, si generava un blocco di 30 giorni all’esercizio di operazioni intracomunitarie, limitando i soggetti nella loro attività.
Con il Decreto Semplificazioni, viene previsto che la richiesta presentata dal contribuente di essere iscritto nell’elenco VIES abbia efficacia immediata. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sulla base di controlli successivi potrà revocare l’autorizzazione. Sicuramente una notizia positiva, che sarà accolta favorevolmente da molte imprese che hanno intenzione di accedere al VIES.
La nuova normativa è stata introdotta al fine di assicurare una maggiore armonizzazione della disciplina IVA nazionale al diritto dell’Unione Europea in materia di attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, in attuazione del regolamento n. 904 del 7 ottobre 2010.
Nello stesso decreto viene introdotta anche una seconda agevolazione riguardante l’uscita dall’elenco VIES. Infatti, viene introdotta la presunzione in base alla quale un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi. In questo modo l’esclusione dall’elenco avviene automaticamente, tramite un’apposita comunicazione indirizzata al soggetto passivo. A questa modifica, dovranno prestare particolare attenzione tutti quei soggetti che effettuano solo saltuariamente operazioni intracomunitarie, in quanto, senza un costante monitoraggio delle operazioni intra-UE effettuate nell’anno rischiano di venire estromessi dall’elenco senza volerne effettivamente uscire.
Tuttavia, per chiarire sia questo che altri passaggi ancora fumosi del decreto, siamo ancora in attesa dell’emissione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe definire tutte le modalità attuative della norma. Decreto che probabilmente sarà destinato ad arrivare nei primi mesi del prossimo anno, a normativa già in vigore, creando non pochi problemi a chi deve attuare questa normativa già adesso.