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Modello 770/2014: conta degli omessi versamenti e visto di conformità
martedì 15 luglio 2014, di
Come ogni anno il 31 di luglio segna la scadenza per la presentazione del modello 770/2014 semplificato e ordinario relativo alle ritenute dell’anno di imposta 2013. In attesa di sapere se passerà o meno la proroga richiesta dai consulenti del lavoro e Commercialisti, può essere utile fare un punto della situazione a caccia degli omessi versamenti per scongiurare il superamento della soglia penale di 50.000 €. Inoltre, attenzione alle novità di quest’anno: per la prima volta vi sarà l’applicazione del visto di conformità, per chi effettuerà compensazioni di ritenute superiori a 15.000 €.
Conta degli omessi versamenti e sanzioni
Ai sensi dell’comma 1 dell’articolo 23, D.P.R. 600/1973 sono sostituti d’imposta coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. Tali contribuenti, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta sono obbligati a trattenerla al momento del pagamento e versarla all’Erario. La mancata, tardiva, o incompleta effettuazione di questo adempimento può comportare per i sostituti d’imposta il sostenimento di sanzioni amministrative e penali.
Infatti, è punito con la sanzione amministrativa da 258 € a 2.065 € colui che omette o effettua in maniera incompleta o inesatta le certificazioni delle ritenute operate (art. 11 comma 1 lett a) D.lgs 471/1997). Se invece, il sostituto d’imposta non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, si vedrà applicare, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 471/1997, una sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto. Un’ulteriore sanzione più grave è prevista dall’art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell’importo non versato. Pertanto, in ipotesi di ritenute non operate e non versate all’Erario, sono applicabili congiuntamente entrambe le sanzioni.
Quanto l’omesso versamento di ritenute supera la soglia di 50.000 € per ciascun periodo d’imposta, e non viene sanato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ove deve essere indicata l’imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 10-bis del D.lgs 74/2000). L’ipotesi di reato si concretizza soltanto al superamento dei predetto limite, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale e soltanto nel caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti. Per questo motivo la data del 31 di luglio diventa fondamentale per verificare la situazione di tutti i contribuenti che nel corso del 2013 hanno operato ritenute e non le abbiano versate.
Visto di conformità per compensazioni maggiori di 15.000 €
L’articolo 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2013, che l’utilizzo in compensazione esterna nel modello F24 dei crediti relativi alle ritenute (IRES, IRPEF, IVA e IRAP) per importi superiori a 15.000 € comporti obbligatoriamente il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. In pratica, il sostituto d’imposta che voglia optare per la compensazione, attraverso l’uso del codice tributo 6781 (ritenute lavoro dipendente) o 6782 (ritenute lavoro autonomo), è obbligato a richiedere e ottenere, il rilascio del visto di conformità da parte di un dottore Commercialista, o per le aziende, dal soggetto che effettua il controllo contabile. Per questo motivo è stato modificato il frontespizio del modello 770 per accogliere questo tipo di adempimento. Tuttavia, ad oggi, non vi sono stati chiarimenti da parte delle Entrate su quali debbano essere i controlli che il professionista deve effettuare per il rilascio del visto.