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F24: possibile la compensazione fra le cartelle esattoriali e i crediti d’imposta

venerdì 17 ottobre 2014, di Federico Migliorini

L’agente della riscossione ha previsto, di concerto con l’Agenzia delle Entrate la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali (imposte sui redditi e addizionali, Iva, Registro e altri tributi indiretti, Irap, ecc.) e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse.

L’agevolazione permette ai contribuenti di sfruttare i propri crediti d’imposta per compensare eventuali importi iscritti a ruolo permettendo un minore esborso economico per la definizione della pretesa tributaria.

Compensazione con il modello F24 Accise
Per poter beneficare della compensazione è necessario utilizzare, nel termine dei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise utilizzando lo specifico codice tributo “RUOL”. Se l’F24 ha saldo zero, e quindi tutto l’importo della cartella è stato coperto dalla compensazione, non è necessario effettuare alte operazioni, l’agente della riscossione considererà evasa la pretesa. In caso contrario se, incece, il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente dovrà presentare a Equitalia un modulo specifico (reperibile anche on-line), con cui dichiarare l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 Accise e indicando eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento. In quest’ultimo caso, la scelta dei debiti da compensare va effettuata:

  • entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel;
  • contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti
Riteniamo utile ricordare che a partire dal 1° gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha vietato l’utilizzo di crediti erariali in compensazione con modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed oneri accessori, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In tali casi, è necessario estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti. Dopo di che, si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili. Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta “compensazione orizzontale” (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24). Classico esempio riguarda la compensazione di un acconto IRPEF con un credito IVA. Resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio IVA con IVA). L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Pertanto, la sanzione è commisurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato.

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