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In arrivo il bonus malus per la polizza di RC professionale dei medici

giovedì 29 maggio 2014, di Manuela Margilio

Ormai ci siamo, a breve anche per le professioni mediche e sanitarie entrerà in vigore l’obbligo, già previsto per le altre libere professioni, di dotarsi di polizza per la responsabilità civile di tipo professionale.
L’obbligo in questione è stato istituito dalla Legge Balduzzi ma, in mancanza di una normativa che ne fissasse i requisiti, era stato posticipato di un anno, rispetto a quanto stabilito per le altre categorie professionali.
Nel mese di aprile il Ministero della Salute ha elaborato una bozza del regolamento attuativo, per chiarire alcuni punti oscuri legati all’obbligatorietà della rc professionale medici. Vediamo gli aspetti principali.

Soggetti ai quali è rivolto l’obbligo di assicurarsi
L’obbligo in esame è rivolto ai liberi professionisti esercenti professioni sanitarie iscritti ad albo professionale e al personale sanitario delle Asl, Ao,Istituti ed Enti del SSN o di strutture sanitarie private che svolgono le loro prestazioni con rapporto di lavoro di dipendente o altra tipologia di rapporto.

Sistema del bonus malus
Si prevede un meccanismo per l’adeguamento del premio alla scadenza contrattuale.
Si tratta del sistema del bonus malus che consenta di stabilire un aumento o una diminizione del premio alla scadenza del contratto, in ragione del verificarsi o meno dei sinistri.
La variazione del premio di tariffa, in aumento o in diminuzione deve essere coerente e proporzionata ai parametri di determinazione del premio fissati in fase di emissione della polizza. Le imprese, su richiesta dell’assicurato, dovranno fornire i criteri di determinazione del premio.

Altri requisiti minimi
Altre condizioni contenute nell’assicurazione sono:

  • durata della copertura non inferiore a tre anni;
  • massimale minimo non inferiore a 1.000.000 euro per ciascun sinistro e per ciascun anno;
  • retroattività della copertura;
  • disdetta della polizza subordinata al reiterarsi di una condotta colposa da parte del professionista che sia stata accertata con sentenza definitiva.
  • franchigia che riguarda esclusivamente l’assicurato e non è opponibile al terzo danneggiato, che verrà risarcito interamente dalla Compagnia assicuratrice. La franchigia verrà recuperata e sarà posta a carico del solo professionista.

Lle polizze stipulate prima dell’entrata in vigore del regolamento saranno valide fino alla prima scadenza annuale, dopodichè dovranno essere sostituite per adeguarsi ai nuovi criteri previsti.

Fondo Rischi Sanitari
Viene istituito un fondo rischi sanitari al fine di risolvere il problema dei costi elevati delle polizze in esame e le difficoltà incontrate da alcuni professionisti a trovare una compagnia disposta a garantirli; per questo si prevede un Fondo Rischio Sanitari, al quale potranno rivolgersi tutti i medici che non sono in grado di trovare una copertura sostenibile sul mercato. Priorità verrà quindi data ai giovani che hanno maggiori difficoltà. Il Fondo verrà alimentato da un lato dalle stesse compagnie assicurative, che dovranno versare un contributo annuale, calcolato sulla base dei premi incassati nel precedente esercizio; dall’altro dagli stessi professionisti che usufruiranno del servizio.
La gestione e l’amministrazione del Fondo, sono attribuite a Consap S.p.A., con l’assistenza di un apposito Comitato. Il Comitato è costituito da: 1 rappresentante Consap, 1 di Ania, 1 del Ministero della Salute, 1 del Mef, 1 del Ministero dello Sviluppo economico e 2 rappresentanti delle Federazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie.

Il prossimo passo sarà sottoporre il nuovo regolamento ai Sindacati di settore, alla Federazione degli Ordini dei Medici e dei collegi delle professioni sanitarie, per valutarne la fattibilità.

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