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Il nuovo ravvedimento operoso e l’adesione al Pvc

lunedì 29 dicembre 2014, di Federico Migliorini

Con l’arrivo del 2015 si aprono nuove possibilità per i contribuenti che avranno a disposizione termini più ampi per sfruttare il ravvedimento operoso. La Legge di Stabilità ha rivoluzionato lo strumento principe a disposizione dei contribuenti per sanare le proprie posizioni con il Fisco, consentendo loro di ravvedersi sino al termine di decadenza del potere di accertamento, e anche se sono già iniziati accessi o verifiche.

Il nuovo ravvedimento operoso sarà anche più conveniente se l’adeguamento arriverà prima della notifica del processo verbale di constatazione (Pvc), ovvero il documento che chiude la fase di accesso e verifica del Fisco. Vediamo quali saranno le novità.

I nuovi termini del ravvedimento
La nuova normativa sul ravvedimento operoso estende il termine entro il quale il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione beneficiando di sanzioni ridotte oltre al versamento del tributo evaso comprensivo di interessi. Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile integrare o rettificare i redditi inseriti in dichiarazione, anche oltre il termine sinora previsto della dichiarazione dell’anno successivo, e cioè fino al termine di decadenza del potere di accertamento.

E’ bene ricordare che dal prossimo anno, costituiranno causa ostativa al ravvedimento operoso, soltanto la notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o di un avviso bonario. Per questo motivo a partire dal 2016 saranno eliminati dall’ordinamento tributario gli istituti dell’adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc), dell’adesione agli inviti al contraddittorio e dell’acquiescenza. In pratica, il contribuente sottoposto a verifica potrà autonomamente sanare le potenziali violazioni presentando una dichiarazione integrativa e liquidando le nuove imposte, sulle quali dovranno essere versate le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento. Ipotesi totalmente preclusa se guardiamo l’attuale normativa.

Nodi da sciogliere
Se confrontiamo i due istituti dell’adesione al Pvc e del nuovo ravvedimento notiamo subito come il contribuente nell’adesione al Pvc poteva beneficiare di sanzioni ridotte ad 1/6 del minimo, con possibilità di pagamento in forma rateale in un massimo di tre anni. Adesso, con il nuovo ravvedimento, le sanzioni per il contribuente sono più alte: infatti, per beneficiare di sanzioni ad 1/6 del minimo il contribuente dovrà effettuare il ravvedimento prima della notifica del Pvc, con difficoltà di non poco conto, visto che non è sempre logico prevedere le possibili contestazioni che effettueranno i verificatori. Mentre, se si aspetta la notifica del Pvc, il nuovo ravvedimento consentirà di sanare la situazione, ma con sanzioni ridotte ad 1/5, e quindi più alte rispetto alla vecchia adesione al Pvc.

Inoltre, mentre adesso in caso di adesione al Pvc si dovrà aderire all’intero atto, dal 2015 con il ravvedimento potrà regolarizzare solo singole violazioni, ma sarà precluso il pagamento in forma rateale. Soprattutto su questo aspetto potrebbe essere auspicabile intervenire, per non rendere ancora meno conveniente il nuovo ravvedimento rispetto alla vecchia adesione al Pvc.

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