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Il debitore non paga: come fare a metterlo in mora?
lunedì 12 maggio 2014, di
Nella vita quotidiana capita spesso di imbattersi in inadempimenti di vario tipo da parte di venditori, gestori di utenze, inquilini di immobili dati in locazione. In caso di ritardo nel soddisfacimento delle proprie pretese è bene attivarsi al più presto nei modi sotto descritti al fine di far valere le proprie ragioni.
Se il debitore è in ritardo nel versare una somma di denaro o consegnare un bene o eseguire altro tipo di prestazione, il creditore può inviare una lettera per metterlo in mora.
Al fine di recuperare il proprio credito è opportuno, in primo luogo, inviare dei solleciti di pagamento per cercare una soluzione bonaria che consenta al creditore di soddisfare il proprio credito. Qualora nonostante i solleciti il debitore non provvedesse all’estinzione del debito, il creditore dovrà metterlo in mora.
Il presupposto per la messa in mora è, dunque, un inadempimento provvisorio, imputabile al debitore e suscettibile di essere sanato.
La costituzione in mora è l’atto formale con il quale il creditore, non tollerando ulteriormente il ritardo del debitore, presenta una formale richiesta o intimazione scritta di adempimento.
Affinchè sia valida e produca i suoi effetti, la costituzione in mora deve avere tutti i requisiti formali previsti dal Codice Civile. Essa deve essere effettuata mediante una lettera incisiva, e contenente tutti gli elementi essenziali alla individuazione del debito inadempiuto:
- la data;
- il domicilio del debitore;
- la descrizione dei fatti che danno diritto all’adempimento (ad esempio la stipula di un contratto con l’indicazione degli obblighi da esso derivanti)
- l’oggetto del debito e la richiesta del creditore (ad esempio l’ammontare della somma di denaro, la consegna del bene),
- il termine di scadenza del debito pattuito dalle parti;
- la fissazione di un nuovo termine perentorio entro il quale il debitore deve adempiere, con l’avvertimento che in mancanza si adiranno le vie legali; solitamente il termine stabilito è di 15 giorni ma in caso di urgenza si può ridurre a 8 giorni.
- la firma della lettera.
La lettera deve essere inviata mediante raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata per essere sicuri che il debitore l’abbia ricevuta.
Qual è lo scopo della lettera di messa in mora?
Con la costituzione in mora il creditore avverte la controparte che il ritardo non è più tollerato e che la mancata esecuzione della prestazione nel termine indicato comporterà l’avvio di una azione legale dinnanzi al giudice per la soddisfazione coatta delle proprie pretese.
Effetti della costituzione in mora
Con la costituzione in mora si conseguono alcuni importanti vantaggi:
- interruzione della prescrizione
- l’obbligo di risarcimento del danno che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento
- iniziano a decorrere gli interessi moratori qualora si tratti di un debito pecuniario.
Si ricorda che per debiti di denaro, aventi ad oggetto le transazioni commerciali, dal primo gennaio 2013 scattano gli interessi di mora automatici per i quali non sarà più necessaria la preventiva messa in mora della controparte.