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Il Lussemburgo esce dai Paesi Black List

giovedì 18 dicembre 2014, di Federico Migliorini

Il Lussemburgo esce definitivamente dall’elenco dei Paesi Black List, di cui al D.M. 21 novembre 2001. Il Ministro dell’Economia Padoan ha infatti firmato il decreto che sancisce la definitiva uscita del Lussemburgo dall’elenco dei Paesi non collaborativi. Il Granducato si trovava in questo particolare regime in virtù delle particolari agevolazioni concesse alle cosiddette holding lussemburghesi del 1929. Questo regime, infatti, regolato dalla legge del 31 luglio 1929, costituiva un vero e proprio regime favorevole per molti operatori finanziari. Tra pochi giorni, con la definitiva entrata in vigore del Decreto il Lussemburgo diventerà un Paese collaborativo da un punto di vista di scambio di informazioni.

Il decreto firmato dal Governo è stato emanato alla luce della recente modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Lussemburgo, che è stata adeguata in base ai nuovi standard internazionali in materia di scambio di informazioni. Sulla base delle nuove disposizioni in vigore tra i due Paese, il segreto bancario non potrà più essere opposto dalle autorità bancarie lussemburghesi nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate italiana richieda informazioni bancarie o finanziarie di un contribuente sottoposto a controlli.

Con la cancellazione del regime fiscale delle holding lussemburghesi del 1929 dall’elenco dei Paesi Black List determinerà l’uscita del Lussemburgo da tale lista quanto tale Paese era presente nell’elenco solo limitatamente a questo particolare regime di favore, che adesso è stato cancellato.

Le conseguenze
Con la cancellazione del Lussemburgo dai Paesi Black List avrà come conseguenza di non dover più comunicare le operazioni effettuate da operatori italiani verso il Granducato, semplificando notevolmente i rapporti commerciali tra gli operatori economici dei due Paesi, in quanto la comunicazione black list, fino ad oggi obbligatoria per le operazioni con lo Stato lussemburghese che superano i 500 €, non sarà più obbligatoria una volta che il decreto sarà definitivamente entrato in vigore.
Riflessi positivi si avranno anche da un punto di vista del monitoraggio fiscale. Infatti, con l’esclusione del Lussemburgo dalla Black List potranno essere applicate sanzioni più leggere per la mancata indicazione nel quadro RW del Modello Unico le attività finanziarie e patrimoniali detenute in Lussemburgo. Infatti, con l’entrata in vigore del decreto il raddoppio delle sanzioni e dei termini previsti per l’accertamento, di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78/2009, relativo alle attività finanziarie detenute nei Paesi Black List, non potrà più trovare applicazione.

Infine, anche ai fini della Voluntary Disclosure, vi sarà una riduzione delle sanzioni per chi dichiarerà attività finanziarie in Lussemburgo, in quanto il Paese rientrerà nell’elenco dei Paesi non Black List.

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