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IMU enti non commerciali: i chiarimenti forniti dal Ministero
martedì 11 giugno 2013, di
Il pagamento dell’IMU crea ancora dubbi e preoccupazioni ai contribuenti. Molte cose non sono chiare e molte altre sono ancora da decidere in via definitiva.
Per questo motivo il Dipartimento delle Finanze interviene spesso a dare spiegazioni , cercando di andare incontro alle esigenze di coloro che devono pagare, ma anche di coloro che, almeno fino a settembre, sono esentati.
La materia oggetto di delucidazioni stavolta riguarda gli enti non commerciali e il modo in cui questi soggetti devono comportanti, dato l’avvicinamento della data di scadenza
Con la risoluzione n. 7 del 5 giugno il Ministero dell’economia e delle Finanze infatti fornisce alcuni chiarimenti riguardanti il pagamento dell’IMU da parte di enti non commerciali, no profit.
L’esenzione
La risoluzione n.7/DF chiarisce che le disposizioni riguardanti l’utilizzo misto delle unità immobiliari si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013. Questo tipo di disposizione infatti permette l’esenzione di porzioni (proporzionali) dell’immobile destinate ad un’utilizzazione non commerciale qualora non sia stato possibile effettuare in precedenza l’accatastamento separato dell’immobile stesso o della porzione in questione.
Le rate
Per quanto riguarda la prima rata il Ministero spiega che l’imposta:
“dovrà ovviamente essere determinata come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili”.
Per la seconda invece cambia qualcosa. Essa dovrà infatti essere stimata obbligatoriamente, a causa del fatto che l’importo dovuto non potrà essere calcolato in base ai dati relativi al 31 dicembre 2013, ma solo dopo la scadenza fissata per il 16 dicembre.
Il conguaglio
All’interno della risoluzione il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce inoltre i dubbi in merito al conguaglio IMU 2013. Esso potrà essere effettuato solo al momento del versamento della prima rata 2014 e non prima. Perché? Perché la scadenza del 16 dicembre 2013 per la seconda rata di quest’anno implica il fatto che i dati che concorrono a determinare il rapporto proporzionale stabilito dall’ ’art. 5 del D. M. n. 200 del 2012 potrebbero non essere definitivi o solo parzialmente disponibili.
Senza contare il fatto che alla stessa data gli enti non commerciali non posseggono ancora i dati riguardanti il bilancio dello stesso anno.
Le rate per il 2014
Per quanto riguarda il prossimo anno invece, il Dipartimento delle Finanze precisa che l’ammontare della prima rata dovrà corrispondere al 50% dell’imposta relativa all’anno precedente, rispettando così la determinazione relativa ai dati risultanti dai bilanci dei suddetti enti non commerciali.