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IMU terreni agricoli 2014, esito definitivo: si paga il 10 febbraio con i criteri ISTAT
domenica 25 gennaio 2015, di
Le regole finalmente sono state riscritte: i terreni montani, e quindi esenti da Imu, sono quelli definiti dalla classificazione dell’Istat. Non rileveranno più i criteri altimetrici, ormai definitivamente bocciati dal Tar del Lazio.
A stabilirlo è stato un decreto legge firmato ieri dal Governo, che ha deciso di stabilire i nuovi criteri per il versamento dell’Imu sui terreni agricoli per il 2014, stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato secondo i criteri di distinzione stabiliti dall’Istat e che il versamento sarà prorogato al prossimo 10 febbraio. La scelta del Governo è stata sicuramente obbligata, se pensiamo che il Tar del Lazio, nei giorni scorsi aveva cancellato il criterio “altimetrico” di distinzione dei Comuni deciso a fine novembre dal Governo.
Il risultato di questa scelta del Governo porterà alla non applicazione dell’Imu su tutti i 3.500 Comuni classificati come “montani” dall’istituto di statistica. Poi ci saranno i circa 650 Comuni classificati cone “parzialmente montani”, dove saranno chiamati al pagamento soltanto i soggetti titolari di diritti reali sui terreni che non siano ne coltivatori diretti ne imprenditori agricoli professionali (Iap), previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99. In tutti gli altri Comuni, invece, tutti i terreni saranno imponibili per l’imposta comunale. Per l’individuazione dei terreni soggetti a imposta si deve accedere al sito Istat dei terreni montani e verificare, distinguendo per ogni Comune d’Italia ove il terreno risulti ubicato.
Queste nuove regole di versamento, secondo le stime effettuate dal Governo, dovrebbero portare circa 270 milioni di euro di nuovo gettito, al posto dei 350 precedentemente preventivati secondo il parametro che distingueva i Comuni secondo la “altitudine del centro”.
Per il calcolo dell’imposta continuano a restare valide le regole ordinarie: si rivaluta del 25% il reddito dominicale e lo si moltiplica per il coefficiente 135, se il proprietario o l’usufruttuario del terreno non ha la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, oppure per 75 se il contribuente è in possesso di queste qualifiche. L’imposta si applica con l’aliquota del 7,6 per mille a meno che il Comune abbia deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli.
Appare opportuno ricordare che i contribuenti che avevano già effettuato il pagamento in base alle vecchie regole, saranno salvi, e non dovranno adeguarsi alle nuove. Stessa cosa per i contribuenti che sarebbero stati esenti in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base alla classificazione scelta dal Governo, potranno saltare l’appuntamento del 10 febbraio, e torneranno a pagare solo da giugno, con gli acconti per il 2015.