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Fondo patrimoniale: come proteggere la propria casa dai creditori
mercoledì 20 agosto 2014, di
Il fondo patrimoniale è una forma di garanzia e protezione prevista dalla legge per i beni della famiglia in quanto utile strumento giuridico a salvaguardia dei beni in caso di debiti futuri. Vediamo come funziona.
Con la costituzione di un fondo patrimoniale determinati beni vengono vincolati in quanto destinati a soddisfare esclusivamente le esigenze della famiglia.
Beni facenti parte del fondo patrimoniale
I beni che possono costituire il fondo patrimoniale sono beni immobili, (come ad esempio la propria casa, un terreno), beni mobili registrati, (come un autoveicolo o un’imbarcazione), titoli di credito; essi rimangono intestati al proprietario ma sono vincolati per quanto concerne il loro uso.
Costituzione del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo viene effettuata con atto pubblico da ciascuno o ambedue i coniugi prima o durante il matrimonio. Può altresì essere effettuata da un terzo con testamento o atto pubblico ma in questo caso ad essa deve seguire l’accettazione dei coniugi.
Uso e amministrazione dei beni
I beni che ne fanno parte sono sottoposti ad una particolare disciplina sia in ordine all’amministrazione che in merito agli atti dispositivi.
I beni costituenti il fondo e i frutti da essi derivanti devono essere impiegati esclusivamente per le esigenze della famiglia.
I caso di comunione legale tra i coniugi i beni costituenti il fondo appartengono ad entrambi i coniugi.
In qualsiasi momento è possibile inserire nuovi beni nel fondo patrimoniale, sempre con atto notarile.
Il vincolo d’uso che consegue alla costituzione del fondo comporta un divieto di disporre di tali beni senza il consenso di entrambi i coniugi. In pratica, per vendere o ipotecare i beni del fondo è necessario sempre l’accordo dei coniugi, salvo venga stabilito diversamente all’atto di costituzione. Si vuole in tal modo salvaguardare il patrimonio da atti che non siano finalizzati ai bisogni della famiglia.
Vantaggi
I beni destinati al fondo non possono essere aggrediti dai creditori e dunque essere oggetto di esecuzione forzata. E’ bene precisare che questa protezione e salvaguardia sussiste solo nei confronti di creditori sorti dopo la costituzione del fondo (o meglio dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio) e per debiti relativi a scopi estranei alle esigenze familiari.
Si tratta ad esempio dei debiti sorti nell’esercizio dell’impresa commerciale di uno dei coniugi o dello svolgimento dell’attività professionale.
A tutela dei crediti sorti prima della costituzione del fondo, i creditori potranno esercitare l’azione revocatoria e, provando che il fondo è stato costituito per compromettere le ragioni creditorie, potranno far diventare inefficace il fondo stesso. Tale azione dovrà essere esercitata entro il termine di 5 anni oltre il quale, i beni del fondo diventano inattaccabili. Resta sempre salva la costituzione di ipoteca anteriore alla costituzione del fondo. Qualora sui predetti beni sia stata costituita ipoteca, ad esempio da una banca, la stessa rimarrà valida e il vincolo del fondo non produrrà alcun effetto.