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Fondo di garanzia TFR: ecco la nuova procedura online dell’INPS
venerdì 13 maggio 2016, di
L’INPS con il messaggio n. 2084 dell’11 maggio 2016 illustra l’implementazione del servizio di domanda al fondo di Garanzia TFR e crediti da lavoro, disponibile online sul sito internet dell’istituto.
Nello specifico, la novità riguarda la possibilità di allegare direttamente online la documentazione richiesta a corredo della domanda del fondo di garanzia TFR, precisando inoltre quali sono i documenti che devono essere prodotti per l’istruttoria delle domande relative a tale prestazione.
Di seguito tutte le novità indicate nel messaggio dell’INPS relative alla nuova procedura online per la domanda al fondo di garanzia del TFR, con una rapida panoramica che spiega l’importanza di questo istituto.
La nuova procedura online del fondo di garanzia TFR
L’Inps, con il messaggio 11 maggio 2016, n. 2084, illustra la novità riguardante la possibilità di allegare direttamente online la documentazione richiesta a corredo della domanda del fondo di garanzia TFR, disponibile online sul sito internet dell’istituto.
La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.
I beneficiari della prestazione hanno inoltre, l’obbligo di conservare i documenti originali.
All’interno di ciascuna domanda è presente una specifica sezione "Lista Documenti", nella quale viene mostrata la lista degli allegati.
Oltre a questa nuova implementazione l’INPS elenca inoltre nel messaggio, la documentazione da allegare.
In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, i documenti da allegare sono:
- copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;
- dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione;
- copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;
modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura; - copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);
- modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare;
- copia del documento di identità, se la domanda viene inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore;
- mandato di assistenza e rappresentanza, se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale.
Nel caso di datore di lavoro assoggettato a concordato preventivo, i documenti da allegare sono:
- copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F.;
- copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF "Convocazione dei creditori" ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;
- modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal Commissario Giudiziale o dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione dei beni;
- copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;
- copia del documento di identità, laddove la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore;
- mandato di assistenza e rappresentanza, se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale.
Gli altri casi di riepilogo della documentazione da allegare trattati nel messaggio dell’INPS sono:
- in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea, i documenti da allegare sono:
- in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter, L. n. 3/2012);
- in caso di domanda presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento);
- in caso di cessione del TFR.
Che cos’è il fondo di garanzia TFR
Istituito con la legge 29 maggio 1982, n. 297 il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto.
Il Fondo di Garanzia TFR interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Lo stato di insolvenza del datore di lavoro viene debitamente accertato e determinato in seguito dell’apertura di una procedura concorsuale o di esecuzione individuale.
Sono Procedure Concorsuali tutte le procedure che mirano alla sistemazione complessiva dell’ azienda in crisi, con soddisfazione di tutti i creditori nell’ambito della parità di trattamento tra essi.
La domanda al fondo di garanzia per il TFR che può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti da aziende private che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato riguarda quindi i seguenti casi:
- Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
- Concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione; - in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione.
Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall’imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente. Sono inoltre coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro.