Home > Altro > Archivio > Figli naturali e legittimi, addio distinzione: ecco cosa cambia con la (…)

Figli naturali e legittimi, addio distinzione: ecco cosa cambia con la riforma della filiazione

giovedì 28 febbraio 2013, di Daniele Sforza

La Legge 219 del 10 dicembre 2012 ha introdotto modifiche e novità molto importanti al Codice Civile per ciò che concerne il riconoscimento dei figli naturali e la conseguente equiparazione tra figli naturali e legittimi. Queste modifiche hanno dunque comportato rilevanti novità anche a livello ereditario e tributario.

Stessi diritti tra figli legittimi e figli naturali

La riforma della filiazione ha altresì delegato il Governo alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, oltre a modificare la disposizione regolamentare riguardante la disciplina del nome e ad avviare le relative modifiche alla disciplina regolamentare per ciò che concerne l’ordinamento dello stato civile. Lo scopo della riforma è sostanzialmente quello di superare le ineguaglianze normative tra figli legittimi e figli naturali.

In questo modo subisce un’importante modifica la terminologia, pertanto, invece di parlare di "nato fuori dal matrimonio", si utilizzerà il termine "naturale". L’equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, dunque, intesi entrambi semplicemente come "figli", crea un rapporto di parentela non solo con i propri genitori ma anche con i parenti, stringendo dunque un legame tributario ed ereditario con gli stessi.

I punti chiave della riforma

Andiamo a vedere nel dettaglio i punti chiave della riforma (tra parentesi gli articoli che hanno subito modifiche nel testo, esplicitate tra virgolette):

 Riconoscimento dei figli (art. 74): "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età".

 Figli nati da relazione parentali (art. 251): "Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni".

 Legittimazione passiva (art. 276): "La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancnaza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse".

 Stato giuridico dei figli (art. 315): "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

 Diritti e doveri dei figli (art. 315-bis): "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".

Altre modifiche riguardano invece i seguenti aspetti:

 Tribunale dei minorenni: è stata regolata la competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni, ovvero il giudice ha il potere di attuare provvedimenti riguardanti garanzie patrimoniali a tutela del diritto degli alimenti o al mantenimento dei figli e di obbligare soggetti terzi coinvolti a versare le somme dovute agli aventi diritto.

 Nomi dei figli: il nome imposto al bambino dovrà corrispondere al sesso e può essere formato da un solo nome o da più nomi separati, a patto che non siano superiori a tre. Tuttavia, nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe dovrà comparire soltanto il primo nome.

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.