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Errori nella dichiarazione dei redditi: come rimediare?
giovedì 16 ottobre 2014, di
Quando un contribuente (sia esso persona fisica o impresa) si accorge di aver commesso un errore nella propria dichiarazione dei redditi ha diversi modi per poter intervenire prima che partano i controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate.
Fortunatamente, è possibile rimediare ad alcune sviste o dimenticanze (come redditi percepiti e non dichiarati oppure acconti versati e non inseriti), commesse nella dichiarazione annuale dei redditi, IRAP o dell’IVA, che possono essere oggetto di correzioni, integrazioni o ravvedimenti. Le modalità con cui rimediare variano, se l’errore viene scoperto prima o dopo la scadenza dei termini di invio della dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione correttiva
La dichiarazione correttiva è un nuovo modello dichiarativo, compilato su modelli conformi a quello Ministeriale, con il quale il contribuente compila la dichiarazione sanando l’errore in precedenza commesso. La dichiarazione correttiva nei termini si distingue da quella integrativa, per la ragione che, questa dichiarazione deve essere presentata entro i termini ordinari di scadenza, mentre la dichiarazione integrativa si presenta successivamente. In questi casi, è necessario barrare la casella dichiarazione correttiva nel frontespizio del modello che si vuole modificare senza necessità di pagamento di alcuna sanzione.
Il contenuto della dichiarazione integrativa
Una volta scaduti i termini per la presentazione ordinaria della dichiarazione dei redditi, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione ordinaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Per presentare una dichiarazione integrativa sono previste 3 caselle, nel frontespizio del modello: la prima riguarda la “dichiarazione integrativa a favore”, la seconda riguarda “la dichiarazione integrativa” (a sfavore del contribuente) e la terza per modificare l’originaria richiesta di rimborso per scegliere la compensazione (entro 120 giorni). Presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
La dichiarazione Integrativa a favore
Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una “dichiarazione integrativa a favore”, barrando la relativa casella, specifica che sta presentando una dichiarazione a favore dopo la scadenza del termine. La dichiarazione a favore può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello Unico. Ad esempio un contribuente che si è dimenticato di inserire oneri sostenuti per l’anno 2013 nell’Unico 2014 non è soggetto a sanzioni, perché non ha sottratto materia imponibile allo Stato. In questi casi, infatti, il contribuente corregge una dichiarazione nella quale ha pagato di più di quanto doveva. La correzione si esegue presentando l’Unico entro il 30 settembre dell’anno successivo rispetto a quello di ordinaria presentazione.
La dichiarazione integrativa a sfavore
Il contribuente si può ravvedere anche per integrare una dichiarazione già presentata a favore del Fisco. Ad esempio è il caso in cui si debbano inserire redditi precedentemente non dichiarati, oppure compensazioni non inserite nella dichiarazione. In tutti questi casi, il contribuente ha sottratto materia imponibile al Fisco e per questo è chiamato anche al pagamento di una sanzione, pari al 30% della maggior imposta evasa o del minor credito risultante dalla dichiarazione se si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale o controllo automatico delle dichiarazioni. Mentre nei casi di dichiarazione infedele (ad esempio in caso di omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100 al 200% della maggiore imposta evasa. In tutti i casi, comunque, il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso.