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Elusione e abuso del diritto: escluse sanzioni penali

lunedì 29 dicembre 2014, di Federico Migliorini

Elusione fiscale e abuso del diritto non costituiscono alcuna fattispecie di reato penale tributario. Lo schema di decreto delegato sull’”abuso del diritto” approvato dal Consiglio dei Ministro lo scorso 24 dicembre, va a cogliere un aspetto quanto mai delicato sul tema dell’elusione e dell’abuso del diritto, chiarendo che, entrambe queste fattispecie non costituiscono fattispecie di reato in ambito tributario. Soltanto l’evasione resta punibile anche sul piano penale. Elusione e abuso del diritto, invece, potranno essere sanzionati soltanto da un punto di vista amministrativo. Novità comunque non di poco conto, se consideriamo che fino a questo momento le ipotesi di elusione e abuso non erano oggetto di specifica sanzione.

Lo schema del decreto, attualmente in attesa dei pareri delle due Camere, stabilisce chiaramente la non rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso del diritto, fermo restando l’applicazione di sanzioni amministrative tributarie. Per individuare le fattispecie di elusione/abuso del diritto (il decreto ha stabilito definitivamente che sono la stessa cosa), è necessario tenere presente che queste sono esclusivamente di tipo residuale, e che quindi tutte le altre ipotesi di violazione identificabili in una specifica norma di legge costituiscono evasione fiscale.

L’elusione/abuso del diritto, invece, riguarda comportamenti leciti, con i quali il contribuente pone però in essere operazioni al solo fine di conseguire un vantaggio fiscale illegittimo, in quanto non giustificato da alcun vantaggio economico. In pratica, ci troviamo davanti ad abuso del diritto quando un contribuente effettua un’operazione guardando esclusivamente al vantaggio fiscale che ne potrebbe derivare (senza violare alcuna norma di legge), trascurando volontariamente i possibili vantaggi economici dell’operazione stessa.

Per questo motivo evasione e abuso del diritto sono state graduate anche da un punto di vista sanzionatorio. Per l’abuso del diritto si è preferito applicare la non punibilità sotto il profilo penale, lasciando la piena sanzionabilità amministrativa. Mentre l’evasione, come sappiamo, è sanzionabile sia da un punto di vista amministrativo, che penale.

Finora in dottrina veniva affermata la tesi della non applicabilità delle sanzioni, in tema di elusione e abuso del diritto, in quanto il comportamento del contribuente non violava alcuna specifica disposizione di legge. Da questo momento, invece, se lo schema di decreto verrà definitivamente approvato, questo principio non potrà più essere applicato, in quanto vi sarà uno specifico provvedimento di legge che autorizzerà all’applicazione di sanzioni amministrative nei casi riconducibili all’evasione o abuso del diritto.

Tuttavia, per effetto del principio di legalità, sancito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 472/1997, soltanto dopo l’entrata in vigore della nuova normativa potranno essere sanzionate da un punto di vista amministrativo le condotte del contribuente definite elusione/abuso del diritto.

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