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Divieto di patto commissorio: di cosa si tratta
martedì 25 novembre 2014, di
Il pegno è una garanzia specifica su un dato bene fornita dal debitore in caso di inadempimento nei confronti del creditore. Il creditore avrà così la certezza di potersi soddisfare su quel dato bene che viene vincolato. Il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo.
Il pegno si costituisce su beni mobili, universalità di mobili o diritti di credito.
Si deve stipulare un contratto risultante da atto scritto che si perfeziona con la consegna della cosa dal proprietario al creditore.
Il creditore pignoratizio acquisisce:
- il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (diritto di seguito) fino a quando il credito non venga estinto;
- il diritto di prelazione, ossia il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto ad eventuali creditori del medesimo debitore. Se con la vendita si ha un ricavo superiore al valore del debito, solo il residuo potrà essere distribuito agli altri creditori e se questi non esistessero verrà restituito al proprietario del bene dato in pegno.
Patto commissorio
La cosa data in pegno normalmente ha un valore superiore all’ammontare del credito che viene garantito. La legge fa divieto al creditore di profittare di tale maggior valore, ponendo il divieto di stipulare un patto, detto commissorio, con il quale il debitore e il creditore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno passi in proprietà del creditore. Tale patto è ritenuto nullo. La nullità comporta che la parte debitrice potrebbe agire innanzi al tribunale per ottenere la restituzione del bene consegnato.
La norma in questione intende tutelare l’interesse del contraente più debole, il debitore, che spinto dalla necessità, conferisca al creditore il diritto di appropriarsi del bene dato in pegno qualora non riesca ad estinguere il suo debito. Anche se il legislatore ha posto il divieto solo in caso di pegno ipoteca e anticresi, l’orientamento giurisprudenziale prevalente è tale da ritenere che il divieto sussista per qualunque altro tipo di patto in frode alla legge, con il quale si intenda raggirare il suddetto divieto legislativo. Questo vuol dire che è nullo ogni contratto che, per il contenuto e le clausole contrattuali, abbia l’intento di raggiungere proprio lo scopo vietato, come ad esempio accade con la vendita con patto di riscatto.