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Dichiarazione di successione: semplificazioni dopo la Legge di Stabilità
lunedì 5 gennaio 2015, di
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) è intervenuta modificando gli articoli 28, 30 e 33 del Testo Unico sulle Successioni e donazioni (D.lgs n. 346/90), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.
Erogazione dell’imposta in caso di crediti fiscali
Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità sono tese al semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali in favore del de cuius. In pratica, l’erogazione dei rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa.
Per effetto di queste modifiche, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nel liquidare l’imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati dalla stessa Agenzia delle Entrate. In sostanza il Governo è intervenuto per evitare un ulteriore adempimento a carico dell’erede, quando è la stessa Agenzia delle Entrate che provvede, sia alla liquidazione dell’imposta di successione sia all’erogazione dei rimborsi. Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare il nuovo articolo 28 comma 6 del TUS, modificato dalla Legge di Stabilità adesso prevede che: “Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati dall’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali, che da luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa”.
Coerentemente l’articolo 33, comma 1 del TUS adesso prevede che: “l’ufficio liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’art. 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione”.
Come detto, le modifiche al TUS sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. Infatti, l’erogazione dei rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporterà più l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa. Nel liquidare l’imposta di successione dovuta, l’Agenzia terrà conto anche degli eventuali rimborsi fiscali erogati dallo stesso ufficio.
Nuovi casi di esonero dalla dichiarazione di successione
La Legge di Stabilità è intervenuta anche ad ampliare i casi di esonero della presentazione della dichiarazione di successione. Il nuovo articolo 28, comma 7, del TUS, esclude l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni non vengano a mancare.
In pratica viene innalzato da 25.833 a 100.000 euro il limite del valore dell’attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione.