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Debiti pecuniari: può il creditore rifiutare il pagamento con assegno bancario?
lunedì 14 luglio 2014, di
Il nostro ordinamento giuridico prevede che i debiti pecuniari debbano essere estinti con moneta avente corso legale nello Stato. Il debitore non può liberarsi dal suo obbligo eseguendo una prestazione "diversa" da quella dovuta consistente nel versamento di una somma di denaro, a meno che il creditore non dia il proprio consenso. In caso dunque di sua accettazione, il debito si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
E’ evidente l’impostazione del codice civile a favore dell’uso del denaro contante nelle transazioni di natura commerciale e professionale.
Tuttavia, con le aumentate esigenze di contrasto alla criminalità e all’evasione fiscale, il legislatore ha imposto metodi di pagamento diversi dal denaro contante, con conseguente necessità di coordinare tali novità ai principi propri del codice civile.
Ne consegue che:
- per i debiti sopra i 1.000 euro il legislatore ha posto un divieto di pagamento mediante uso del denaro contante per cui il debitore deve necessariamente utilizzare strumenti di pagamento alternativi.
- per i debiti al di sotto dei 1.000 euro restano fermi i principi previsti dal codice civile, come interpretati dalle più recenti sentenza della Corte di Cassazione.
Mentre gli assegni circolari sono completamente equiparati al denaro; per quanto riguarda l’assegno bancario la Corte di Cassazione che si è espressa sul punto con la sentenza a Sezioni Unite n. 13658 del 4 giugno 2010 asserendo che qualora il debitore voglia estinguere il suo debito tramite assegno bancario, il creditore non può rifiutarlo.
Cosa dice la Cassazione
L’assegno bancario è dunque idoneo ad estinguere il debito. L’adempimento con una modalità di pagamento diversa dal contante, che comunque assicuri al creditore la somma di denaro dovuta, non legittima quest’ultimo al rifiuto. Un eventuale rifiuto deve essere infatti accompagnato da un giustificato motivo che il creditore deve allegare e provare, poiché diversamente il rifiuto è contrario ai principi di correttezza e buona fede sui quali si fonda il rapporto obbligatorio.
I Giudici sostengono inoltre che l’adempimento del debito pecuniario è inteso non come atto materiale di consegna del contante bensì come prestazione volta all’estinzione del debito e la soddisfazione del creditore in tal senso si attua anche mediante la consegna dell’assegno bancario.
Compensi professionali
Per completare il discorso si dovrà tenere conto di quanto a suo tempo introdotto dalla decreto Bersani, che aveva già previsto l’obbligo di strumenti di pagamento alternativi quali bonifici, assegni non trasferibili e moneta elettronica, per gli esercenti arti e professioni, fatta eccezione per somme inferiori a 100 euro.