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Credito IVA 2012: come ottenere il rimborso e compilare la richiesta

martedì 19 febbraio 2013, di Daniele Sforza

Il rimborso del credito IVA 2012 dovrà essere richiesto tramite la compilazione del Rigo VX4 per chi presenta la dichiarazione IVA autonoma, oppure tramite la compilazione del Rigo RX33 della Sezione III del quadro RX del modello Unico per chi presenta la dichiarazione IVA in forma unificata. Il modello VR tramite il quale si richiedeva il rimborso del credito IVA è stato invece soppresso.

Credito IVA: modalità di utilizzo

Il suddetto credito può essere:

 computato in detrazione nell’anno successivo e utilizzato nelle relative liquidazioni periodiche nel corso dell’anno;
 utilizzato in compensazione orizzontale, compensando l’IVA in eccesso da dichiarazione con altre imposte e contributi;
 richiesto a rimborso, in maniera intera o parziale.

Il limite massimo del credito IVA rimborsabile attraverso la procedura semplificata è pari a 516.465,90 euro. Per ciò che concerne i subappaltatori nel settore edile con un volume d’affari che sia formato per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto durante l’anno precedente, il limite massimo del credito IVA rimborsabile è salito a 1.000,00 euro.

Il superamento di tali limiti di importo comporterà l’effettuazione del rimborso attraverso la procedura ordinaria dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta del rimborso del credito IVA 2012 dovrà essere effettuata in via telematica dal 1° febbraio 2013 al 30 settembre 2013, termine entro il quale andrà presentata la dichiarazione annuale IVA.

Rimborso credito IVA 2012: compilazione

Per richiedere il rimborso del credito IVA 2012 sarà necessario compilare il rigo VX4. Nel campo 1 bisognerà indicare l’importo complessivo di cui si richiede il rimborso, mentre nel campo 2 bisognerà indicare la parte del rimborso che andrà liquidata dall’agente della riscossione tramite la procedura semplificata, senza eccedere i limiti sopraccitati.

Il campo 3 è riservato a chi intende richiedere il rimborso dell’IVA a credito in caso di cessazione dell’attivitào di altre contingenze. Bisognerà dunque indicare l’apposito codice riferente la causale del rimborso. I codici sono i seguenti:

 Codice 1: cessazione dell’attività
Nel caso in cui risulti un credito IVA dall’ultima dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessazione dell’attività;

 Codice 2: aliquota media
Nel caso in cui venga esercitata esclusivamente o in prevalenza un’attività che riguardi l’effettuazione di operazioni relative a cessioni e a prestazioni di servizi con aliquote inferiori rispetto a quelle dell’imposta riguardante gli acquisti e le importazioni;

 Codice 3: operazioni non imponibili
Per chi ha effettuato operazioni non imponibili per un totale che superi il 25% di tutte le operazioni 2012 oppure se l’IVA a credito in eccesso superi i 2.582,28 euro;

 Codice 4: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
Da richiedere nel caso in cui l’importo del credito IVA sia superiore a 2.582,28 euro, e anche nel caso dell’acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto;

 Codice 5: operazioni non soggette a IVA
Riservato a chi ha effettuato in prevalenza operazioni non soggette a IVA per mancanza del presupposto della territorialità, a patto che l’ammontare del rimborso sia superiore a 2.582,28 euro;

 Codice 6: soggetto non residente
Rimborso richiedibile sempre se l’ammontare superi 2.582,28 euro e se il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale, oppure abbia direttamente operato in Italia;

 Codice 7: esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
Riservato agli agricoltori che esportano prodotti soggetti ad accisa o prodotti agricoli e ittici all’estero o all’interno dell’Unione Europea.

 Codice 8: rimborso della minore eccedenza a credito del triennio
Riservato ai contribuenti che negli ultimi 3 anni abbiano presentato la dichiarazione annuale IVA con un’eccedenza a credito, possono richiedere il rimborso del minore dei 3 importi.

 Codice 9: coesistenza di più presupposti
Riservato ai contribuenti in possesso del requisito relativo al codice 8 che possiedano acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, qualora l’IVA relativa a tali acquisti non sia già compresa nel minor credito richiesto a rimborso;

 codice 10: IVA di gruppo
Riservato ai contribuenti che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo nel 2011.

Il campo 4 è invece riservato ai contribuenti che possono accedere all’erogazione prioritaria del rimborso, che dovranno indicare il codice specifico relativo al proprio presupposto.

 Codice 1: subappaltatori nel settore edile;

 Codice 2: soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

 Codice 3: soggetti che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati dagli stessi metalli di base non ferrosi;

 Codice 4: soggetti che producono alluminio e semilavorati;

Il campo 5 è riservato esclusivamente ai subappaltatori nel settore edile che abbiano conseguito un volume d’affari nel 2012 formato almeno per l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Il campo 6 è riservato invece alle società operative e dovrà essere compilato al fine di segnalare la condizione di operatività delle società e degli enti, visto che le società di comodo sono esonerate dalla richiesta di rimborso del credito IVA annuale.

I campi 7 e 8 sono infine riservati ai cosiddetti contribuenti virtuosi.

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