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Contributi sanitari, niente deducibilità su enti, casse e società di mutuo soccorso
giovedì 4 dicembre 2014, di
La risoluzione 107/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della deducibilità dei contributi sanitari versati a enti, casse e società di mutuo soccorso, sancendo che non è possibile riconoscere benefici fiscali per le somme che risultano essere versate da un lavoratore autonomo a un fondo iscritto alla sola sezione dell’Anagrafe prevista per i fondi operanti ai sensi dell’art. 51 del Tuir, e non anche in quella dei fondi di cui ex art. 10 Tuir, a cui possono aderire anche liberi professionisti e lavoratori autonomi.
In particolare, il contribuente riteneva che i contributi versati fossero comunque deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter) del Tuir, poiché – stante le sue valutazioni – la disposizione rappresentava la norma di base, genera e di principio, utile per fissare la deducibilità dal reddito complessivo Irpef dei contributi versati ai fondi sanitari, mentre l’art. 51 rappresentava la norma speciale, disciplinante la stessa deduzione, ma con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente.
Insomma, il contribuente riteneva nella sua opinione che le norme fiscali non distinguono tra fondi operanti ai sensi dell’uno o dell’altro articolo del Tuir, e che pertanto sia irrilevante, ai fini della deducibilità, il fatto che il fondo sia iscritto all’una o all’altra sezione dell’Anagrafe dei fondi sanitari.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate, esplicitato nella risoluzione 107/E del 3 dicembre, è tuttavia profondamente diverso, visto e considerato che le Entrate ritengono che il fondo in questione non rientra tra quelli integrativi del Servizio sanitario nazionale, e che pertanto il contribuente non può dedurre dla reddito complessivo – come invece richiesto – i contributi che ad esso sono stati versati.
Insomma, nella risoluzione l’Amministrazione afferma in modo più che esplicito che “gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, … , non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986”, e che il decreto ministeriale, “nel definire gli ambiti di intervento degli enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, specifica che essi non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi”.
Per poter formalizzare il suo riscontro, l’Agenzia si è anche avvalsa del parere del ministero della Salute, che ha precedentemente definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del Ssn, e degli enti e delle casse che hanno solo fini assistenziali.