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Contratto di locazione ad uso foresteria, di cosa si tratta
martedì 21 ottobre 2014, di
Il contratto di locazione ad uso foresteria non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 431 del 1998 contenente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Che cos’è il contratto di locazione ad uso foresteria? Qual è la normativa applicabile a questa tipologia di contratto?
Si tratta di un contratto di locazione con il quale una società di capitali prende in affitto una o più abitazioni da destinare a dimora dei dipendenti e dei collaboratori.
Può stipulare un contratto di locazione ad uso foresteria, ad esempio, una banca che in seguito all’apertura di una nuova filiale prende in locazione un immobile da assegnare al suo personale dipendente. Altro caso può essere quello di un’impresa edile che per realizzare delle opere in una località lontana dalla propria sede, prende in affitto degli immobili da assegnare agli operai incaricati dell’esecuzione dei lavori.
Durata e canone di locazione
Si tratta di un contratto disciplinato dalle norme del codice civile agli articoli 1571 e seguenti relative alle locazioni completamente libere, caratterizzate dallo scarso contenuto vincolante per le parti contraenti.
Ne consegue che i contraenti potranno definire in maniera autonoma le condizioni contrattuali, la durata, il canone, così come l’entità del deposito cauzionale.
Per quanto riguarda la durata il predetto contratto può essere stipulato per il periodo di tempo durante il quale il prestatore di lavoro avrà l’esigenza di vivere in un determinato luogo. Resta fermo il limite massimo di 30 anni previsto dalla legge per tutti i contratti di locazione. Le parti contrattuali potranno comunque decidere se, alla scadenza indicata in contratto, quest’ultimo si rinnoverà in automatico o se dovrà cessare definitivamente.
Vantaggi del contratto
In questa tipologia di contratto si ravvisano vantaggi sia per il locatore che per il conduttore. Per il primo costituisce elemento positivo il fatto di relazionarsi con una persona giuridica della quale è più facile appurare la solvibilità.
Dal punto di vista fiscale il locatore può godere di una deduzione sul reddito derivante dal canone di locazione pari al 5%. Non è possibile invece accedere al regime di cedolare secca.
Vantaggi di natura fiscale spettano anche alla società conduttrice a seguito della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001). Con una norma inserita nella predetta legge si rendono totalmente deducibili dal reddito dell’impresa i canoni versati per l’affitto degli immobili destinati ai dipendenti, a condizione che questi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per motivi di lavoro. Si è così contribuito a legittimare sul piano normativo una tipologia di contratto la cui validità era stata messa in discussione dalla legge 431/1998.
Sono deducibili allo stesso modo anche tutte le spese di manutenzione dell’immobile necessarie.